Art. 41 – Codice di procedura penale – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione

1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto [37 c.p.p.] o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione [606 c.p.p.]. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti [467, 559, 392 c.p.p.].

3. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale]decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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