Art. 41 – Codice di procedura penale – Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto [37 c.p.p.] o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale], senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione [606 c.p.p.]. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti [467, 559, 392 c.p.p.].
3. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale]decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34999/2024
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Cass. pen. n. 31601 del 15 settembre 2020
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica. (Qualifica opposizione il ricorso, GIUDICE DI PACE ROMA, 28/06/2019).
Cass. civ. n. 18847/2018
Il provvedimento di archiviazione emesso all'esito dell'udienza camerale successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa contro l'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, la deducibilità in sede di reclamo del vizio denunciato dal ricorrente in quanto atteneva alla violazione del contraddittorio c.d. "sostanziale", in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato).
Cass. pen. n. 17535 del 18 aprile 2018
E inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., senza aver dato avviso alle parti dell'udienza fissata per la decisione sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, potendo, in tal caso, il reclamante presentare al tribunale richiesta di revoca della decisione assunta. (In motivazione la S.C. ha altresì escluso che l'espressa previsione di non impugnabilità di siffatta ordinanza si ponga in contrasto con l'art. 24 Cost. e con gli artt. 6 e 13 Conv. EDU).
Cass. civ. n. 49395/2018
Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, un decreto di archiviazione emesso in epoca antecedente a tale riforma, ma impugnato successivamente).
Cass. civ. n. 32508/2018
L'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione escludendo, altresì, l'abnormità del provvedimento e ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., eccepita in relazione agli artt. 3, 24 e 111, commi sesto e settimo, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di illegittimità patologica della motivazione dell'ordinanza).
Cass. civ. n. 3817/2018
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, non rientrando nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, non è soggetto ad iscrizione nel casellario giudiziale. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, in caso di opposizione dell'indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'esame del giudice non è limitato ai profili di dissenso dedotti ed alla tenuità, ma è esteso all'intera valutazione della responsabilità del soggetto indagato).
Cass. civ. n. 10455/2018
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa in seguito all'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull'inidoneità degli atti a sostenere l'accusa in giudizio).
Cass. civ. n. 6959/2018
Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa a seguito dell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nel corso della quale il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sensi dell'art.131-bis cod.pen.).
Cass. civ. n. 15128/2018
Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").
Cass. civ. n. 25938/2018
L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può, però, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
Cass. civ. n. 2736/2018
Non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice, nel sanzionare il compimento di un atto di indagine dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio disponendo contestualmente la rimessione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'ordinanza non è di per se stessa soggetta ad impugnazione e che l'eventuale illegittimità del provvedimento non giustifica il ricorso per cassazione sotto il profilo dell'abnormità).
Cass. civ. n. 6497/2018
Il tardivo svolgimento dell'interrogatorio oltre il trentesimo giorno dalla richiesta tempestivamente avanzata dall'indagato ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio conseguendone l'inutilizzabilità dell'atto prevista dall'art.415 bis cod. proc. pen. per il Pubblico Ministero che lo ha compiuto in ritardo ma non per l'imputato che può sempre utilizzarlo a proprio favore.
Cass. civ. n. 43220/2018
Non è dovuto un nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari nel caso in cui un incidente probatorio si concluda dopo la notificazione dell'avviso stesso. (In motivazione la Corte ha precisato che la partecipazione all'incidente probatorio consente all'indagato non solo di svolgere le proprie facoltà di difesa all'interno del relativo procedimento, ma anche di formulare altre richieste, tra cui quella di differimento dell'interrogatorio).
Cass. pen. n. 2723 del 22 gennaio 2018
È inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile senza procedere alla conversione in appello, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen,. in quanto fondato su censure non consentite attinenti al merito della decisione).
Cass. civ. n. 41934/2018
Qualora, in sede di udienza preliminare a carico di più imputati, taluno di essi chieda ed ottenga il giudizio abbreviato senza formulare istanza di pubblica udienza, la contestuale celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei coimputati, con separazione dei processi solo in fase deliberativa, non integra un'ipotesi di nullità, ma di mera irregolarità, salvo che l'imputato ammesso al rito speciale dimostri che la presenza dei coimputati abbia determinato in lui un tale condizionamento da impedirgli di rendere dichiarazioni spontanee che altrimenti avrebbe reso.
Cass. civ. n. 11605/2018
È affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in appello ai sensi dell'art. 180 dello stesso codice, e non da abnormità, censurabile mediante ricorso per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria posta quale condizione dell'istanza di rito abbreviato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sanata detta nullità in quanto l'imputato, avendo chiesto anche il rito abbreviato non condizionato subordinatamente a quello condizionato, non aveva interesse ad eccepirla).
Cass. civ. n. 44958/2018
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., le prove acquisite nei confronti di coimputati con le forme dell'incidente probatorio al quale l'imputato richiedente non abbia partecipato, atteso che si tratta di inutilizzabilità relativa e che il limite di cui all'art. 403 cod. proc. pen. opera solo per il dibattimento.
Cass. civ. n. 24930/2018
In tema di giudizio abbreviato, l'accertamento tecnico disposto dal giudice va qualificato come perizia, con la conseguenza che l'omissione della comunicazione al difensore della data di inizio delle operazioni determina una nullità a regime intermedio, a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. proc., che deve essere eccepita, a pena di decadenza, anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 40923/2018
Nel giudizio abbreviato è tempestiva la costituzione di parte civile intervenuta in epoca successiva alla conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio ex art. 441 comma 2 cod. proc. pen., purchè antecedentemente alla dichiarazione di apertura della discussione ai sensi dell'art. 421, comma 1, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che, verificata la regolare costituzione delle parti e ammesso l'imputato al giudizio abbreviato condizionato, senza dichiarare l'apertura della discussione, aveva ammesso la costituzione della parte civile all'udienza successiva fissata per la convocazione dei periti).
Cass. civ. n. 36154/2018
La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato non equivale alla revoca della costituzione di parte civile, ma determina esclusivamente la conseguenza, prevista dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., di rendere inapplicabile il disposto di cui all'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede la sospensione del processo civile fino alla definizione di quello penale).
Cass. civ. n. 5200/2018
L'art. 441-bis cod.proc.pen., prevedendo che in sede di giudizio abbreviato l'imputato, a fronte delle contestazioni previste dall'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., possa chiedere che il processo prosegua con il rito ordinario, non si applica se le nuove contestazioni non derivino da nuove emergenze, ma riguardano fatti o circostanze già in atti, e quindi noti all'imputato quando ebbe ad avanzare la richiesta di rito abbreviato. (Fattispecie relativa all'integrazione dell'imputazione relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 attraverso l'indicazione del quantitativo di sostanza stupefacente).
Cass. civ. n. 829/2018
In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Cass. civ. n. 47782/2018
Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili).
Cass. civ. n. 11514/2017
In tema di documentazione dell'interrogatorio di indagato in stato di detenzione, il verbale riassuntivo deve essere rappresentativo di tutti i contenuti probatori emersi nel corso dell'atto, mentre la fonoregistrazione è finalizzata a documentare le modalità con cui si è svolto l'interrogatorio, che possano assumere rilievo nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni; ne deriva che la trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo legittimamente formato, e non anche della fonoregistrazione, non determina l'inefficacia della misura cautelare, salvo che il ricorrente indichi quali contenuti, di rilievo decisivo, emergerebbero esclusivamente dalle trascrizioni, ovvero deduca che l'interrogatorio è avvenuto con modalità idonea ad inquinare i contenuti documentati nel verbale riassuntivo.
Cass. civ. n. 6587/2017
Ai fini della ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve limitarsi a valutare i profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di archiviazione emesso "de plano" sulla base di una valutazione di merito degli atti stessi, anche apoditticamente enunciata (come attraverso la mera locuzione "investigazioni irrilevanti"), con la quale si anticipa una prognosi sulla incidenza probatoria delle investigazioni richieste che non può avere ingresso in sede di verifica del diritto della parte offesa al contraddittorio camerale.
Cass. civ. n. 51905/2017
In tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, è abnorme il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto adottato nonostante la persona offesa abbia manifestato l'interesse alla prosecuzione del procedimento, pur se mediante la proposizione di un'opposizione carente dei requisiti prescritti dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 27971/2017
In tema di avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale può esercitare l'azione penale anche in relazione a reati emersi a seguito del provvedimento di avocazione. (In motivazione la Corte ha aggiunto che il principio enunciato è conforme alle esigenze di ragionevole durata del procedimento, in quanto consente di evitare la separazione di parte del procedimento e la sua rimessione al P.M. già rimasto inerme).
Cass. civ. n. 17511/2017
Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e determina l'improcedibilità dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo Ufficio del Pubblico Ministero. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto ravvisare l'identità dell'ufficio requirente nel caso di accorpamento della procura originariamente procedente ad altro Ufficio del Pubblico Ministero a seguito della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ).
Cass. civ. n. 205/2017
Non è abnorme - e, pertanto, non è ricorribile per cassazione - il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione in un procedimento contro ignoti, richieda al pubblico ministero l'iscrizione nel registro degli indagati del soggetto autore della condotta delittuosa che sia agevolmente identificabile, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale.
Cass. civ. n. 1399/2017
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.