Cass. pen. n. 26442 del 19 giugno 2003
Testo massima n. 1
Sulle dichiarazioni di ricusazione del giudice di pace deve decidere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L.vo n. 274/2000, la corte di appello, la cui competenza al riguardo ha carattere funzionale, per cui è illegittimo che essa venga esercitata, in luogo della Corte medesima, dal suo presidente. (Mass. redaz.).
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