Cass. pen. n. 1140 del 16 giugno 1993

Testo massima n. 1


Il magistrato che sia stato oggetto di istanza di ricusazione non è legittimato a impugnare i provvedimenti del giudice della ricusazione emessi a norma degli artt. 41, secondo e terzo comma, e 39 c.p.p., essendo principio fondamentale dell'ordinamento processuale che il giudice non può essere nello stesso tempo parte, né divenire controinteressato rispetto alle istanze delle parti private, siccome portatore di esigenze personali, da far valere in sede del procedimento incidentale e, conseguentemente, in sede di gravame.

Testo massima n. 2


Nel giudizio di cassazione avverso provvedimento in tema di ricusazione del giudice, è discrezionale la condanna del ricorrente alle spese, anche in caso di declaratoria di inammissibilità, stante la particolare natura del procedimento di ricusazione che è previsto nell'interesse della giustizia. (Nella specie, il ricorso era stato proposto dal magistrato — oggetto dell'istanza di ricusazione e successivamente da essa astenutosi — avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, da lui avanzata al giudice della ricusazione, di revoca dell'ordinanza di ammissibilità della stessa).

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