Cass. pen. n. 1527 del 4 maggio 1998

Testo massima n. 1


La rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo, e 11 c.p.p. può essere consentita soltanto dopo avere constatato l'assoluta impossibilità della composizione del collegio giudicante mediante il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE