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Art. 43 — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

Art. 43 — Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell’articolo 11.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 698/1999

La temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante per l’astensione e la ricusazione di tutti i magistrati appartenenti al tribunale, non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, ex art. 43, secondo comma, c.p.p., senza far prima ricorso agli istituti, che sono tra loro cumulabili, della supplenza e dell’applicazione in conformità alla disciplina contenuta negli artt. 97 [c.d. supplenza interna], 105 [c.d. supplenza esterna] e 110 [applicazione dei magistrati] dell’ordinamento giudiziario, come precisata ed integrata dalla circolare del C.S.M. 21 maggio 1997.

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Cass. pen. n. 1527/1998

La rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo, e 11 c.p.p. può essere consentita soltanto dopo avere constatato l’assoluta impossibilità della composizione del collegio giudicante mediante il ricorso agli istituti della supplenza e dell’applicazione secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell’imputato al giudice naturale precostituito per legge.

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Cass. pen. n. 2015/1998

L’istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell’ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell’applicazione o della variazione tabellare in via d’urgenza, dell’assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell’organo collegiale giudicante.

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Cass. pen. n. 4403/1998

Il provvedimento di rimessione del processo ad altro giudice, previsto dall’art. 43, comma secondo, c.p.p. nei casi in cui, a seguito di astensione o ricusazione di magistrati dell’ufficio procedente, non ne sia possibile la sostituzione, è da detta norma attribuito esclusivamente all’organo collegiale [corte di appello o tribunale], a differenza di quanto stabiliva l’omologo art. 70, comma quarto, c.p.p. del 1930, che attribuiva un simile potere al presidente della corte o del tribunale. Ne consegue che il provvedimento di rimessione adottato dal presidente del tribunale costituisce atto abnorme, in quanto proveniente da un organo nemmeno astrattamente idoneo a determinare l’effetto traslativo previsto dalla norma.

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Cass. pen. n. 5301/1996

Perché si abbia conflitto negativo di competenza, anche in materia di rimessione ai sensi dell’art. 43 comma secondo c.p.p., non basta una mera e reciproca ricusazione di prendere cognizione del medesimo fatto da parte di due giudici, ma è necessaria l’adozione di formali provvedimenti che esprimano la decisione dei giudici confliggenti di non provvedere nel merito sul presupposto della propria incompetenza, e non sulla base di altre ragioni legate a temporanee disfunzioni degli organi giurisdizionali. Non può perciò considerarsi abnorme il provvedimento con cui un tribunale restituisce gli atti a quello che li aveva rimessi asserendo l’impossibilità di formare un collegio a seguito delle numerose astensioni, segnalando i possibili rimedi per addivenire alla sua composizione.

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Cass. pen. n. 5189/1994

Alla sostituzione del giudice, la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, può provvedersi delegando un vice pretore onorario della stessa sede giudiziaria il quale, in quanto legittimato alla supplenza, deve considerarsi magistrato del medesimo ufficio.

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Cass. pen. n. 4226/1993

La rimessione del procedimento determinata dall’art. 43, secondo comma, c.p.p. [con conseguente divieto del ricorso all’analogia ai sensi dell’art. 14 att. c.c.], trova applicazione soltanto in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto e ricusato. Non integrano impossibilità, legittimante la rimessione, ragioni di mera opportunità.

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Cass. pen. n. 2086/1993

Nell’ipotesi di accoglimento della dichiarazione di astensione di un giudice, la rimessione del procedimento al giudice determinato a norma dell’art. 11 c.p.p. è consentita solo quando non sia possibile la sostituzione del magistrato astenuto con altro dello stesso ufficio, termine quest’ultimo da intendersi come organo giudiziario che esercita le funzioni giurisdizionali dell’ambito di un determinato territorio. Ed infatti, la rimessione, essendo un istituto di carattere eccezionale in quanto determina uno spostamento di competenza e, quindi, la sottrazione dell’imputato al giudice naturale, è ammessa solo in presenza dell’oggettiva impossibilità di procedere al giudizio nella sede naturale. Pertanto, solo dopo la verificata impossibilità di applicazione, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, di altro magistrato appartenente allo stesso ufficio, può farsi luogo alla rimessione del procedimento al giudice determinata a norma dell’art. 11 c.p.p.

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