Art. 43 – Codice di procedura penale – Sostituzione del giudice astenuto o ricusato
1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15773/2018
Non deve essere tradotta nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta né la procura speciale, né l'istanza redatta dal procuratore speciale contenente le condizioni per l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo di traduzione previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. è riferito agli atti compiuti nel processo da parte del p.m. e dal giudice.
Cass. civ. n. 47534/2018
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Cass. civ. n. 51830/2018
La violazione dell'obbligo di immediato deposito nella segreteria del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 430, comma 2, cod. proc. pen., della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine compiuta dal difensore dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio è priva di specifica sanzione processuale, essendo tuttavia demandato al giudice del merito il compito di adottare gli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità, volti a reintegrare la pubblica accusa nelle prerogative di prendere visione degli atti ed estrarne copia. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il tribunale, rilevato il mancato deposito del verbale relativo alle dichiarazioni scritte di persona informata sui fatti raccolte dal difensore, aveva negato la loro utilizzazione ai fini delle contestazioni, non reputando sufficiente a garantire la parità delle parti la mera ostensione del verbale al pubblico ministero prima dell'utilizzo).
Cass. civ. n. 25256/2018
L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova. (In motivazione, la Corte ha affermato che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio è deducibile in secondo gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello).
Cass. civ. n. 20758/2018
In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto.
Cass. civ. n. 15713/2018
In tema di giudizio abbreviato, la riqualificazione del fatto da omicidio preterintenzionale ad eccesso colposo in legittima difesa comporta una modifica del titolo di reato contestato, da cui consegue che il pubblico ministero è legittimato, ai sensi dell'art.443, comma 3, cod. proc. pen., a proporre appello avverso la sentenza di condanna (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'art. 55 cod. pen. configura un titolo autonomo di reato, di natura strutturalmente colposa, e non contiene una disciplina meramente sanzionatoria).
Cass. civ. n. 7012/2018
Qualora l'imputato, a seguito del rigetto da parte del g.u.p. della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell' art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 4186/2018
In tema di giudizio abbreviato, il potere del giudice di appello di disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione non è soggetto a limiti temporali e può intervenire in qualunque momento e fase della procedura, purchè sia garantito il diritto al contraddittorio. (Fattispecie in cui la Corte, in un caso di giudizio abbreviato non condizionato, ha ritenuto legittima l'integrazione probatoria, disposta dal giudice di appello dopo l'inizio della camera di consiglio, consistita nell'esame della persona offesa in merito a fatti oggetto di dichiarazioni già rese, pur non nel contraddittorio delle parti).
Cass. civ. n. 8248/2018
Nel giudizio di appello avverso sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato si applica il più breve termine di comparizione (non inferiore a dieci giorni) previsto in via generale dall'art. 127 cod. proc. pen. e non quello di cui all'art. 601, comma 5, dello stesso codice.(In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 443, comma 4 - che a sua volta al comma 1, rimanda alle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen. - rappresenta un'esplicita eccezione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e dunque una norma a carattere speciale al fine di realizzare, senza alcuna lesione dei diritti di difesa, una maggiore snellezza delle forme correlata al meccanismo premiale della diminuzione della pena).
Cass. civ. n. 7913/2017
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana).
Cass. civ. n. 22261/2017
La mancata traduzione della sentenza in una lingua nota all'imputato alloglotta non integra la nullità prevista dll'art. 178, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. - sotto il profilo della lesione recata alla effettiva partecipazione al giudizio e alla completa esplicazione del diritto di difesa - qualora sia stata proposta tempestiva impugnazione da parte del difensore e non siano stati allegati elementi specifici in ordine al pregiudizio derivante dalla omessa traduzione.
Cass. civ. n. 25276/2017
In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.).
Cass. civ. n. 41961/2017
In tema di diritto all'assistenza linguistica, la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all'indagato alloglotta; pertanto, l'omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.
Cass. civ. n. 32057/2017
Spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 23347/2017
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.
Cass. civ. n. 33802/2017
Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo".
Cass. civ. n. 4184/2017
In tema di riti speciali, per il rapporto di sostanziale alternatività intercorrente tra il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena su richiesta delle parti, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità ed inadeguatezza dell'accordo proposto. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del PM o l'ingiustificato diniego opposto dal Giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 18776/2017
L'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa.
Cass. civ. n. 14884/2017
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie in cui era stata acquisita in appello, senza opposizione, la relazione tossicologica sulla sostanza stupefacente e della cui esistenza l'imputato era a conoscenza, atteso che nel verbale di arresto si dava atto della trasmissione del reperto al laboratorio di analisi, richiedendosi il successivo invio della relazione all'autorità giudiziaria).
Cass. civ. n. 22545/2017
In tema di riti speciali, deve escludersi che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la connotazione di rito alternativo assegnata all'istituto di cui all'art. 168-bis cod. pen., e la sostanziale analogia tra i termini finali della richiesta di sospensione con messa alla prova e quelli entro i quali può essere avanzata la richiesta ex art. 438 cod. proc. pen., precludono, in assenza di una espressa previsione di convertibilità dell'un rito nell'altro, la possibilità di coltivare o ripercorrere altre strade di definizione alternativa del giudizio).
Cass. civ. n. 17103/2017
Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 17570/2017
Deve essere annullata senza rinvio, con contestuale riduzione nella misura di legge della pena irrogata, la sentenza d'appello che abbia ingiustamente rigettato la richiesta di giudizio abbreviato, ritualmente avanzata dall'imputato rimesso nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata.
Cass. civ. n. 11054/2017
Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare.
Cass. civ. n. 26078/2016
In tema di traduzione degli atti, anche dopo l'attuazione della direttiva 2010/64/UE ad opera del D.Lgs. 4 marzo 2014 n.32, la mancata nomina di un interprete all'imputato che non conosce la lingua italiana dà luogo ad una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e, comunque, non può più essere rilevata nè dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Cass. civ. n. 28216/2016
Sono inutilizzabili le conversazioni in lingua straniera qualora non siano indicate, nel verbale di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le generalità dell'interprete che ha proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la mancata indicazione del nominativo del traduttore impedisce il controllo sulla capacità tecnica di svolgere ed eseguire adeguatamente l'incarico affidatogli).
Cass. civ. n. 53609/2016
L'imputato alloglotta non presente alla lettura della sentenza con motivazione contestuale, in quanto autorizzato ad allontanarsi dall'aula di udienza, non ha diritto alla assistenza di un interprete al momento della lettura né alla traduzione scritta dell'atto - alla quale avrebbe avuto diritto nel caso in cui non fosse mai stato presente in giudizio e ne avesse fatto esplicita richiesta - in ragione del fatto che lo stesso, presenziando all'udienza ed allontanandosene prima della lettura della sentenza, ha, di fatto, rinunciato a tali diritti.
Cass. civ. n. 50814/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen., che ha recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, l'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana, qualora ne faccia espressa e motivata richiesta, ha diritto di ottenere la traduzione dei documenti fondamentali per il corretto funzionamento della procedura di consegna; un analogo diritto non sussiste, invece, con riferimento alla traduzione scritta di atti compiuti nell'ambito del procedimento estero, che può essere richiesta esclusivamente alla competente Autorità giudiziaria dello Stato di emissione del m.a.e.
Cass. civ. n. 11905/2016
In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poichè la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificherebbe l'effetto premiale.
Cass. civ. n. 3624/2016
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione "ex ante", in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo ad applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato. (Fattispecie in cui il ricorrente si era limitato a richiedere l'applicazione del rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa, omettendo di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi rispetto a quelli presenti in atti dai quali poter inferire una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato).
Cass. civ. n. 55359/2016
In tema di abbreviato, la rinuncia all'appello da parte dell'imputato non vale a vanificare l'avvenuta conversione del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, che continua, tuttavia, anche davanti al giudice di appello ad essere regolato dalle norme proprie del ricorso per cassazione.