Cass. civ. n. 1296 del 20 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa - Esercizio provvisorio - IRAP - Valore della produzione netta - Proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica - Vendita di cespiti - Esclusione - Fondamento.


In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6630 del 2019, Cass. civ. n. 11701 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 19 com. 6
Legge Falliment. art. 104
Legge Falliment. art. 206 CORTE COST.
DPR 22/07/1998 num. 322 art. 5
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE