Cass. pen. n. 4226 del 24 novembre 1993

Testo massima n. 1


La rimessione del procedimento determinata dall'art. 43, secondo comma, c.p.p. (con conseguente divieto del ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 14 att. c.c.), trova applicazione soltanto in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto e ricusato. Non integrano impossibilità, legittimante la rimessione, ragioni di mera opportunità.

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