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Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 5682 del 6 novembre 1997

Cassazione penale Sez. I ordinanza n. 5682 del 6 novembre 1997

Testo massima n. 1

L’istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale, in quanto rappresenta una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25, comma primo, Cost., e può trovare applicazione solo in presenza di comprovate situazioni ambientali idonee a menomare effettivamente l’imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, mentre non assumono rilievo i semplici sospetti e dubbi di condizionamento psicologico del giudice e delle persone che partecipano al processo. [ In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che i fattori inquinanti l’imparzialità del giudice devono riverberarsi sull’intero ufficio giudiziario astrattamenmte considerato, e non su singoli magistrati o su un singolo organo in cui l’ufficio si articoli, sì che il solo fatto dell’apertura di indagini preliminari a carico di magistrati non è sufficiente a integrare la grave situazione locale tassativamente richiesta dall’art. 45 c.p.p. ].

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