Cass. pen. n. 2560 del 18 dicembre 1995

Testo massima n. 1


In tema di rimessione del processo, la temuta parzialità del pubblico ministero rimane estranea alle possibili turbative al corretto esercizio della giurisdizione. Ciò perché l'organo della pubblica accusa è parte, sicché i suoi comportamenti, pur se ispirati a «conflittualità preconcetta ed abnorme», sono apprezzabili sotto lo specifico profilo solo se coinvolgono tutti i componenti dello stesso ufficio e, superando i limiti dell'ordinaria dialettica processuale, siano suscettibili di produrre riflessi negativi sulla serenità e sulla correttezza del giudizio. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva addotto la prevenzione mostrata nei suoi confronti dal magistrato che svolgeva le funzioni di pubblico ministero).

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