Cass. civ. n. 12975 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Cessione di rottami - Regime di inversione contabile - Nozione - Cessione di residui di lavorazione dello zinco - Inclusione - Condizioni.


In tema di IVA, costituisce cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi assoggettata a inversione contabile a termini dell'art. 74, comma 8, del n. 633 del 1972, la cessione di residui di lavorazione industriale dello zinco, quali le metalline di galvanizzazione, senza che abbia rilievo il processo di lavorazione originario, purché si tratti di cessione di beni non più utilizzabili per la propria originaria destinazione, salvo che siano sottoposti a successive lavorazioni o trasformazioni.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2862 del 2019

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 7
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 com. 8
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 199

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