Cass. pen. n. 2259 del 20 novembre 1995
Testo massima n. 1
Ai fini della rimessione, le situazioni legittimanti la sottrazione del processo al giudice del locus commissi delicti devono trarre origine da obiettive e comprovate circostanze ambientali, estranee alla dialettica processuale, e concretamente idonee, nella loro sintomatica abnormità, a pregiudicare la libertà di determinazione delle persone che devono partecipare al processo stesso. (Fattispecie nella quale la richiesta di rimessione è stata respinta, siccome fondata sulla prospettazione dei rapporti di collaborazione instauratisi tra la Procura di Milano ed il nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, nonché nel fatto che le indagini sugli episodi di corruzione nei quali erano stati coinvolti numerosi ufficiali e sottufficiali di quel reparto erano state espletate da militari appartenenti o appartenuti allo stesso nucleo).
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