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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5723 del 7 dicembre 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5723 del 7 dicembre 1994

Testo massima n. 1

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di rimessione, il presupposto dell’inerenza della richiesta alla fase del processo di merito deve obbligatoriamente sussistere al momento della decisione della Corte di cassazione.

Testo massima n. 2

Ai sensi dell’art. 405 c.p.p. la richiesta di giudizio immediato, con correlativa formulazione dell’imputazione costituisce, così come gli altri casi enunciati nel medesimo articolo, nel contempo esercizio dell’azione penale disposto di legge e chiusura della fase delle indagini preliminari con conseguente inizio della fase processuale ineludibilmente sfociante nella pronuncia giurisdizionale.

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