Cass. pen. n. 3006 del 15 ottobre 1992

Testo massima n. 1


Atteso il carattere eccezionale dell'istituto della rimessione, deve escludersi che siano legittimati a chiederne l'applicazione soggetti diversi da quelli tassativamente indicati nell'art. 45 c.p.p., e cioè procuratore generale presso la corte di appello, pubblico ministero presso il giudice procedente e imputato. (Nella specie la richiesta di rimessione era stata avanzata dalla persona offesa).

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