Cass. civ. n. 13006 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Malattia professionale o infortunio sul lavoro - Inabilità inferiore al minimo indennizzabile - Arrotondamento al punto superiore - Esclusione - Ragioni.
In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge.