14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 632 del 27 marzo 2000
Testo massima n. 1
Nei procedimenti di criminalità organizzata [ nel caso, per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ] le funzioni di pubblico ministero sono attribuite, ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. «all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo di distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente». Esclusivamente a tale organo inquirente spetta il potere di impugnare i provvedimenti del tribunale de libertate. Né può condurre a diversa conclusione il fatto che il P.M. sia eventualmente designato ex art. 51, comma 3 ter, c.p.p., perché tale delega si riferisce alle «funzioni di pubblico ministero per il dibattimento» e non si estende sino a comprendere il potere di impugnazione, che rimane riservato al pubblico ministero del capoluogo del distretto.
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