Art. 51 – Codice di procedura penale – Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] ;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione [372, 412, 413 c.p.p.], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371 bis sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, [[n517-quater cp]], 600, 601, 602, 416 bis, 416 ter, 452 quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 [190 bis, 295, 371 bis, 406 c.p.p.], e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, [e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3 bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. [Si applicano le disposizioni del comma 3-ter].
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414 bis, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 undecies, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis,, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 640 ter e 640 quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15069/2023
In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.
Cass. civ. n. 11928/2020
L'omessa notifica del decreto di rinvio a giudizio al responsabile civile assente all'udienza preliminare, ancorché regolarmente citato, impedisce che egli acquisti la qualità di parte e che nei suoi confronti faccia stato l'accertamento contenuto nella sentenza. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PERUGIA, 23/05/2018).
Cass. civ. n. 14015/2020
La sussistenza di un interesse concreto della parte civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento per prescrizione va verificata con riferimento alla prospettazione contenuta nell'atto di impugnazione degli specifici effetti favorevoli che, in concreto, la parte civile si ripromette di ottenere e valutando se l'accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente arrecare la situazione di vantaggio perseguita. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso della parte civile avverso sentenza della corte di appello che aveva ritenuto prescritto il reato prima della sentenza di primo grado e quindi aveva revocato le statuizioni civili, evidenziando come l'eventuale accoglimento del gravame non avrebbe consentito di ottenere l'obiettivo del ripristino delle statuizioni civili e della provvisionale, in quanto l'annullamento avrebbe comunque imposto il rinvio al giudice civile, competente per valore in grado di appello ex art. 622 cod. proc. pen.) (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CAGLIARI, 18/07/2017).
Cass. civ. n. 459/2020
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato militare in applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione. (Dichiara inammissibile, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 17/07/2019).
Cass. civ. n. 17219/2019
E' inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile volto a censurare l'accertamento del giudice di merito in ordine al concorso di colpa della vittima nella determinazione causale dell'evento, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 02/02/2018).
Cass. civ. n. 38206/2019
Sussiste l'interesse della parte civile a contraddire - proponendo impugnazione o resistendo all'impugnazione dell'imputato - in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali dei futili motivi e della provocazione, trattandosi di elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto, che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile, potendo l'esito del giudizio penale influenzare la liquidazione del danno da riconoscere nella sede civile a titolo di pregiudizio non patrimoniale. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 15/10/2018).
Cass. civ. n. 44118/2019
Sussiste l'interesse a ricorrere dell'imputato assolto dal giudice di pace per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto a detta pronuncia, una volta che sia divenuta irrevocabile, l'art. 651-bis cod. proc. attribuisce efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, dovendo tuttavia essere indicato in modo specifico nel ricorso il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice ad una decisione ampiamente liberatoria. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile per genericità il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata a dedurre l'inapplicabilità in astratto della previsione dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di pace). (Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE GORIZIA, 28/09/2017).
Cass. civ. n. 47630/2019
E' appellabile la sentenza del giudice di pace che prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, contestualmente condannandolo al risarcimento del danno in favore della parte civile, trattandosi di decisione di "natura mista" avente efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, e perciò rientrante nella disciplina di cui all'art. 37, comma 1, d. lgs. 28 agosto 2000, n. 374, anziché in quella del comma successivo. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale competente). (Qualifica appello il ricorso, GIUDICE DI PACE GORIZIA, 08/10/2015).
Cass. civ. n. 21056/2018
Nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 9976/2018
Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.
Cass. civ. n. 24979/2018
Il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove per la cui ammissione si sia verificata la decadenza delle parti per omesso tempestivo deposito della lista testimoniale, ai sensi dell'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., poichè il requisito della "novità" non è limitato ai soli mezzi di prova che non avrebbero potuto essere richiesti dalle parti al momento del deposito delle liste testimoniali.
Cass. civ. n. 2232/2018
In tema di letture dibattimentali, le gravi condizioni di salute del querelante, tali da non consentirgli di essere sottoposto ad esame dibattimentale, integrano un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. e l'utilizzabilità della stessa a fini probatori, senza che ciò determini violazione dell'art. 6 CEDU, qualora anche la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto le sopravvenute condizioni di salute del dichiarante non possono essere collegate all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale.
Cass. civ. n. 43899/2018
Le dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio in sede di indagini preliminari da soggetto divenuto successivamente irreperibile ed acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. hanno rilevanza probatoria a carattere secondario, con la conseguenza che non possono essere poste a fondamento della condanna in mancanza di altri elementi di prova, essendo necessario inquadrarle in un ambito più ampio nel quale non assumano rilievo decisivo o preponderante.
Cass. civ. n. 46080/2018
In tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione.
Cass. civ. n. 21312/2018
In tema di letture dibattimentali, la prevedibilità o meno della successiva irreperibilità del teste in fase dibattimentale deve essere valutata dal giudice "ex ante" e, quindi, con riferimento alle conoscenze che la parte processuale interessata alla testimonianza aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese da un cittadino extracomunitario regolarmente residente sul territorio nazionale, pur se tossicodipendente e privo di occupazione lavorativa, valorizzando anche la circostanza che tra la data in cui le dichiarazioni era state rese ed il decreto di giudizio immediato era intercorso un brevissimo lasso temporale).
Cass. civ. n. 4563/2018
Ai fini della lettura delle dichiarazioni predibattimentali per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. non costituisce "fatto o circostanza imprevedibile" il volontario allontanamento dall'Italia del dichiarante straniero che vi dimori stabilmente, trattandosi di evenienza fisiologica che ricade nell'ambito applicativo della diversa fattispecie di cui all'art. 512-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29877/2018
In tema di nuove contestazioni in dibatimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la contestazione suppletiva rilevando che, con la sentenza che aveva definito il giudizio, il giudice del merito aveva comunque valutato il fatto come modificato dal pubblico ministero con detta contestazione suppletiva).
Cass. civ. n. 12345/2018
Nel caso in cui il pubblico ministero contesti all'imputato un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen.sulla base di fonti dichiarative raccolte in dibattimento, tali dichiarazioni possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per la decisione qualora il difensore si sia limitato a prendere atto della contestazione suppletiva, senza chiedere, ai sensi dell'art. 519, commi 2 e 3, cod. proc. pen., di effettuare un controesame delle citate fonti dichiarative in relazione all'oggetto della nuova contestazione.
Cass. civ. n. 21906/2018
È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13522/2017
Ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva applicato la disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. desumendo i presupposti per la deroga al contraddittorio dalla circostanza che la persona offesa - dopo aver partecipato ad una udienza ed aver lasciato i propri recapiti in cancelleria, chiedendo di essere autorizzata all'utilizzo del mezzo aereo in vista della successiva udienza - non era stata più rintracciata).
Cass. civ. n. 57243/2017
L'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese in sede di indagini preliminari, è consentita a condizione che il teste abbia avuto effettiva contezza della citazione e la sua assenza sia frutto di una libera scelta di sottrarsi all'esame. (Fattispecie nella quale la Corte ritenuto correttamente acquisite le dichiarazioni rese dal teste risultato irreperibile in dibattimento).
Cass. civ. n. 13469/2017
In tema di correlazione tra contestazione e sentenza, perchè il giudice di appello debba disporre - previo annullamento della sentenza di primo grado - la trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521 comma secondo cod. proc. pen., è necessario che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. sia accertato e non solo prospettato dalle parti.
Cass. civ. n. 16608/2017
Non sussiste alcun dovere di procedere alla contestazione di fatto diverso o concorrente qualora, contestata nell'imputazione originaria una serie di condotte omogenee unificate entro il vincolo della continuazione interna, l'attenzione venga poi focalizzata, durante l'espletamento delle prove testimoniali, su taluno degli episodi originariamente contestati nella loro complessità, puntualizzandone le modalità esecutive rispetto a quanto indicato nel capo di imputazione.
Cass. civ. n. 24688/2016
In tema di letture dibattimentali, l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell'escussione fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, dovendosi in tal caso negare accesso alla lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 2295/2016
Non costituisce contestazione di un "fatto nuovo" ex art. 518 cod. proc. pen., bensì di un "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., la modifica dell'imputazione da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta - reato complesso in cui sono assorbiti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. - dovendosi ricomprendere nella nozione di "fatto diverso" non solo un fatto che, pur integrando una diversa imputazione, resti esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nella contestazione originaria. (In motivazione la S.C. ha chiarito che la nozione di "fatto nuovo" attiene, invece, ad un accadimento del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello contestato).
Cass. civ. n. 14139/2015
Ai fini dell'applicazione dell'ultima parte dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., in base al quale la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo, è sufficiente che, per un qualsiasi motivo, l'espletamento dell'esame non si sia svolto non essendo, invece, necessaria la sopravvenuta impossibilità di ripetizione degli atti già assunti nel corso delle indagini ovvero dell'udienza preliminare, ipotesi questa già contemplata dal successivo art. 512 codice di rito.
Cass. civ. n. 13895/2015
Ai fini dell'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali "contra alios" rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame, la necessità del consenso di cui all'art. 513, comma primo, ultima parte, cod. proc. pen., non comporta che esso debba manifestarsi in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia formato oggetto di specifica opposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili dichiarazioni auto - ed etero - accusatorie di un imputato contumace prodotte dal P.M., in relazione alle quali i coimputati non avevano formulato opposizione né al momento dell'acquisizione né all'esito dell'istruttoria dibattimentale, segnata dalla lettura degli atti utilizzabili per la decisione).
Cass. civ. n. 12038/2015
Ai fini della legittimità della lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da cittadina straniera alla polizia giudiziaria e della valutazione circa l'impossibilità di loro ripetizione, non sono elementi sufficienti a ritenere prevedibile che il testimone si renda irreperibile la sua condizione di straniero e l'esercizio, da parte sua, di attività di meretricio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese da persona più volte controllata dalle forze dell'ordine sulla pubblica via, ma alla quale non era stato possibile collegare un recapito che ne consentisse il riferimento).
Cass. civ. n. 10069/2015
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, erroneamente qualificando come "fatto nuovo" un reato legato dal vincolo della continuazione a quelli già contestati, neghi al pubblico ministero la possibilità di effettuarne la contestazione in udienza ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che rientra comunque nel potere del Gup di autorizzare le contestazioni suppletive e che non provoca, sotto l'aspetto funzionale, alcuna stasi processuale.
Cass. civ. n. 9696/2015
L'atto con il quale il Pubblico Ministero modifica la imputazione ex artt. 516-517 cod. proc. pen., non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non è compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, cod. pen., i quali costituiscono un "numerus clausus" e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale.
Cass. civ. n. 4175/2015
La modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie in cui i fatti contestati erano indicati nel decreto di citazione come avvenuti l'8 luglio 2008, mentre dall'istruttoria dibattimentale era emerso che si erano verificati il 25 ottobre 2008).