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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 658 del 23 marzo 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 658 del 23 marzo 1994

Testo massima n. 1

Ai fini della decisione sulla proroga della custodia cautelare il giudice deve tener conto della difficoltà delle indagini che il pubblico ministero deve ancora compiere in relazione alla gravità delle indagini cautelari. Tuttavia, mentre la valutazione di queste ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio giudizio, l’apprezzamento sulla congruenza e sulla complessità delle ulteriori indagini non può oltrepassare la soglia di una mera delibazione, nel senso che il giudice può escluderne la sussistenza solo se, ed in quanto, la loro inutilità o la loro incompetenza già emerga palesemente dagli atti, o che altrettanto evidente sia la possibilità che esse vengano esaurite prima della scadenza del termine di custodia cautelare.

Testo massima n. 2

Ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.p. le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia soltanto nelle ipotesi previste dall’art. 371 bis, terzo comma, lettera b ], nn. 1 e 2, c.p.p. [ inerzia nelle attività di indagine e violazione dei doveri del P.M. previsti ai fini di coordinamento delle indagini ai sensi dello stesso art. 371 ] e, sempre, per i soli procedimenti riguardanti i delitti tassativamente elencati dal terzo comma bis dell’art. 51, previo decreto di avocazione emesso dal procuratore nazionale antimafia e della D.N.A., a norma degli artt. 15 e 16, D.L. n. 367 del 1991 convertito nella L. n. 8 del 1992, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge. [ Fattispecie nella quale si è ritenuto che, essendo stato il relativo procedimento iniziato prima di tale data nessuna funzione potevano svolgere il procuratore nazionale antimafia e i suoi sostituti, pur essendosi ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia tipo di nullità, per essere stata sottoscritta la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare anche da un sostituto procuratore della Repubblica, legittimato a «requirere» presso il Gip competente a norma del citato art. 51 ].

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