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Art. 305 — Proroga della custodia cautelare

Art. 305 — Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia [ 220 ] sullo stato di mente dell’imputato, i termini di custodia cautelare [ 303 ] sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L’ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione [ 606 ] nelle forme previste dall’articolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell’articolo 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia . Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall’articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3834/2017

La richiesta di proroga dei termini della custodia cautelare, nella fase delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, non può essere fondata sulla necessità di utilizzare elementi di prova acquisiti “aliunde” e cioè provenienti da altro procedimento relativo a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, stante la natura eccezionale dell’istituto di cui all’art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., che ne impone un’interpretazione rigorosamente letterale, in virtù della quale il riferimento ivi previsto ad “accertamenti” o a “nuove indagini” disposte ai sensi dell’art. 415 bis, comma quarto, va circoscritto al procedimento interessato, escludendo pertanto la acquisizione di dati relativi ad altro procedimento. [Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame di rigetto della richiesta di proroga della custodia cautelare fondata sulla necessità di acquisire nell’ambito del procedimento interessato, i cui termini di indagine erano scaduti, la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia in un diverso procedimento].

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Cass. pen. n. 25861/2010

La proroga dei termini di custodia cautelare per il periodo di tempo assegnato per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato scade con il deposito in cancelleria dell’elaborato nei termini fissati dal giudice, e non si protrae fino al momento dell’esame del perito nel contraddittorio delle parti.

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Cass. pen. n. 25234/2002

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell’art. 305 c.p.p. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti [anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova] possano essere condotti. L’obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all’ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell’indagato.

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Cass. pen. n. 19583/2002

L’omessa o tardiva trasmissione al tribunale del riesame della richiesta di misura cautelare personale non determina la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in quanto si riferisce ad un atto di natura meramente processuale, funzionale all’attivazione del procedimento cautelare, che nulla aggiunge al quadro indiziario risultante dagli elementi presentati a sostegno di essa. [In motivazione la Corte ha operato una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall’osservanza del termine perentorio indicato dall’art. 309, comma 5 c.p.p., e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare, ricollegando la sanzione prevista dal comma 10 del ditato articolo alla omessa trasmissione dei soli atti appartenenti alla seconda categoria che siano stati effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento del provvedimento coercitivo].

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Cass. pen. n. 36854/2001

Ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato a norma dell’art. 305, comma 1, c.p.p., per «periodo di tempo assegnato» deve intendersi quello esclusivamente necessario a consentire l’espletamento dell’atto istruttorio, e non la semplice giustapposizione del termine concesso per l’accertamento alla data di originaria scadenza della custodia cautelare. *
Anche nell’ambito del procedimento minorile è legittima la proroga dei termini massimi di custodia cautelare per il tempo assegnato per l’espletamento della perizia sullo stato di mente dell’imputato, atteso che le disposizioni relative a tale procedimento non integrano un sistema autonomo, ma si articolano in un insieme di deroghe alle norme del processo ordinario, le quali trovano applicazione per quanto da quelle non previsto espressamente, e tenuto conto che nessuna norma speciale esclude o regola diversamente, rispetto al rito ordinario, gli istituti in esame, esistendo, anzi, piena compatibilità tra la tutela delle esigenze cautelari che li ispira e la disciplina della custodia cautelare propria del procedimento minorile che a tali esigenze espressamente si richiama.

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Cass. pen. n. 34105/2001

In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l’art. 305, comma 2, c.p.p. [in linea con orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale] nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all’art. 127 c.p.p., tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice è comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto più opportune, una effettiva possibilità di contraddittorio [orale o cartolare], deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l’intervento della difesa. [Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt. 178, lett. C, e 180 c.p.p., un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori].

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Cass. pen. n. 33541/2001

Costituisce presupposto della proroga dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, comma 2, c.p.p., qualsiasi esigenza cautelare la cui gravità renda indispensabile il protrarsi della misura, se ricorre la necessità di accertamenti particolarmente complessi o di nuove indagini disposte ex art. 415 bis, comma 4, c.p.p., nei confronti della persona sottoposta a indagini.

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Cass. pen. n. 2015/2000

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari dispone la proroga dei termini di custodia cautelare per l’espletamento di una perizia [art. 305 c.p.p.] stabilendo per l’incombente il termine di sessanta giorni «dal momento in cui perverrà tutta la documentazione», purché sia fissata la data dell’udienza nella quale deve essere depositata la relazione. In tal caso, infatti, l’apparente indeterminatezza della sospensione è sanata dalla fissazione del termine finale rappresentato dalla data di udienza, dovendo ritenersi che il «tempo assegnato per l’espletamento della perizia» cessa soltanto con l’esposizione orale dell’esito degli accertamenti o, in mancanza, con l’udienza all’uopo fissata.

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Cass. pen. n. 790/1999

In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari che possono legittimare la proroga dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 305, comma secondo, c.p.p. sono tutte quelle previste dall’art. 274 c.p.p. Non è infatti sostenibile che tale istituto possa trovare applicazione solo per il soddisfacimento della esigenza di cui alla lettera a] della predetta disposizione. Ciò si ricava non solo dalla lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, riferendosi espressamente a «gravi esigenze cautelari»; ma anche dalla sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento si identifichi nella [unica] esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. D’altro canto, il fatto che l’esigenza cautelare di cui alla lett. a] sia considerata dall’art. 301 c.p.p., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere [art. 305 c.p.p.] e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie [art. 301 c.p.p.]. Non osta a una simile conclusione l’impiego del termine «proroga» adoperato dall’art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all’art. 301 c.p.p., dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all’istituto della rinnovazione.

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Cass. pen. n. 4011/1999

Ai fini della durata della custodia cautelare, come disciplinata nell’art. 305, comma primo, c.p.p., il «tempo assegnato per l’espletamento della perizia» non scade con il deposito di cancelleria degli elaborati, ma solo nel momento in cui, nel contraddittorio delle parti, il perito espone oralmente l’esito dei suoi accertamenti, esaurendo la relazione peritale.

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Cass. pen. n. 6859/1998

Atteso il carattere eccezionale dell’istituto della proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari, con conseguente necessità di un’interpretazione rigorosa della norma che lo disciplina, anche quando la proroga sia richiesta con riferimento alla necessità di accertamenti sullo stato di mente dell’indagato, quali previsti dal comma 1 dell’art. 305 c.p.p., deve escludersi che alla “perizia”, cui detta ultima disposizione si riferisce, possa essere equiparata la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 360 c.p.p. Rettamente, quindi, verificandosi tale ipotesi, il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di proroga.

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Cass. pen. n. 5214/1997

La decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare non deve essere adottata con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., in quanto a tale procedura l’art. 305 dello stesso codice non opera alcun richiamo, ma lascia libero il giudice di utilizzare le forme ritenute in concreto più opportune con l’unico limite della garanzia di un effettivo contraddittorio tra l’accusa e la difesa; la legge richiede dunque solo che la possibilità di tale contraddittorio venga assicurata, in forma orale o cartolare, ed a nulla rileva che poi, in concreto, esso non si sia esplicato. Ne consegue che qualora il giudice ritenga di fissare l’udienza camerale, previ opportuni avvisi al pubblico ministero ed al difensore, nessun altro obbligo gli incombe e la concreta mancanza del contraddittorio dovuta all’assenza di una o di entrambe le parti non riveste alcuna rilevanza giuridico-processuale. [In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che nessuna nullità conseguisse dall’assenza del pubblico ministero nell’udienza camerale fissata a seguito della sua richiesta di proroga del termine di custodia].

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Cass. pen. n. 2087/1996

L’espressione «procedimento di merito» che figura nel primo comma dell’art. 305 c.p.p. non si riferisce esclusivamente alle fasi del giudizio di merito, ma anche a quelle precedenti [indagini e udienza preliminare], in cui questioni di contenuto, non solo di forma, e quindi propriamente di merito, qual’è quella dell’imputabilità, comunque si agitano, indipendentemente dalla limitatezza delle funzioni assegnate al giudice dell’udienza preliminare. Quantunque, infatti, tale giudice non possa compiere una pregnante valutazione della fondatezza dell’accusa, ma debba contenere il suo intervento nella verifica della congruenza degli elementi di prova addotti dalle parti con l’accusa medesima, è, tuttavia, indubbio che anche nello svolgimento di questa attività egli esplichi una funzione attinente al merito e non soltanto al rito della vicenda giudiziaria di cui si occupa. Ne discende che legittimamente egli può disporre perizia sullo stato della mente dell’imputato, alla quale consegue de jure la proroga della custodia cautelare per il tempo necessario all’espletamento dell’accertamento peritale.

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Cass. pen. n. 344/1996

Attese le esigenze di adeguata motivazione del provvedimento di proroga della custodia cautelare previsto dall’art. 305, comma 2, c.p.p., l’operatività dell’istituto comporta l’ineludibile necessità di una parziale discovery da parte del pubblico ministero richiedente, nel senso che quest’ultimo, pur senza giungere ad un grado di scoprimento tale da frustrare i propri obiettivi investigativi, non può tuttavia limitarsi ad enunciazioni generiche, meramente riproduttive del dettato normativo. [Nella fattispecie il provvedimento di proroga, annullato a seguito di appello con decisione confermata dalla S.C., aveva fatto soltanto generico riferimento alla «complessità degli accertamenti coinvolgenti ramificazioni internazionali del traffico illecito di plutonio 239»].

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Cass. pen. n. 4327/1995

In tema di proroga della custodia cautelare, l’art. 305, comma 2, c.p.p. non prevede un particolare modulo procedimentale per realizzare il contraddittorio tra il pubblico ministero e il difensore dell’interessato, i quali, peraltro, debbono essere sentiti prima che la decisione sia adottata: sicché è rimesso al giudice per le indagini preliminari definire le relative cadenze, potendo esso spaziare tra la fissazione di udienza in camera di consiglio, anche con le formalità, di massima garanzia, disciplinate dall’art. 127 c.p.p. [procedura non prevista ma neppure vietata dalla citata disposizione codicistica], sino alla predisposizione di semplice contraddittorio cautelare, realizzabile mediante il deposito in cancelleria della richiesta del pubblico ministero con invito per il difensore ad esprimersi entro un ragionevole termine, che deve essere specificatamente indicato. Tuttavia, una volta che il detto giudice abbia definito il modulo che ritenga nel caso concreto adeguato alla maggiore o minore complessità del caso, all’urgenza della decisione, agli spazi temporali residuali [rispetto alla scadenza del termine], e ad ogni altra pertinente considerazione suggerita dal caso di specie, non può, senza previamente avvertire le parti e consentire loro di esprimersi, modificare la modulazione procedimentale, sconvolgendo la strategia dalle stesse predisposta e annullandone gli spazi di intervento. Ove una ipotesi del genere si verifichi, il provvedimento che, senza avere consentito al difensore di esprimersi, accordi la proroga, è da ritenersi adottato in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 178, lettera c], e 180 c.p.p., con la conseguenza che, se la nullità sia dedotta nei termini e nelle forme di cui all’art. 182, comma 2 detto codice, l’ordinanza è nulla con maturazione del diritto del detenuto alla immediata liberazione, ora per allora, non esistendo un provvedimento di proroga atto a legittimare il permanere dello stato di privazione della libertà.

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Cass. pen. n. 3089/1995

Qualora il Gip accolga la richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare prima della scadenza del termine concesso al difensore per il deposito di note scritte, si realizza una nullità a regime intermedio che pertanto deve essere eccepita, al più tardi, nel giudizio di appello dinnanzi al tribunale costituito a norma dell’art. 310 c.p.p.

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Cass. pen. n. 2600/1995

Solo le norme del nuovo codice di procedura penale che formano con le disposizioni sui termini di durata della custodia cautelare un unico corpus sono di immediata applicazione nei procedimenti che proseguono con l’osservanza delle norme previgenti; tali non sono invece quelle concernenti la struttura statica procedimentale [organi e loro attribuzioni]. [Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto applicabile a procedimento quale quello di cui sopra la pregressa normativa che consentiva la proroga dei termini inaudita altera parte].

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Cass. pen. n. 2152/1995

Nella richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il pubblico ministero deve, con precisi riferimenti agli atti, specificare per ciascun indiziato, quali siano gli elementi di giudizio che supportano la connotazione di gravità delle esigenze cautelari richieste dall’art. 305, comma 2, c.p.p. — non operando a tal fine la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, stesso codice che, in base al criterio di specialità, non è estensibile oltre l’ambito di sua ordinaria applicazione segnato dalle scelte delle misure — e dovrà indicare quali siano gli accertamenti particolarmente complessi da esperire. Soltanto tale specificazione consente al difensore l’esplicazione del proprio mandato e al giudice di merito e di legittimità di esercitare i controlli demandati dalla legge.

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Cass. pen. n. 2112/1995

In tema di proroga della custodia cautelare in carcere, le garanzie della difesa sono soddisfatte con la trasmissione dell’avviso della data di udienza fissata dinanzi al Gip per la discussione dell’istanza del pubblico ministero, senza che siano necessari né il suo previo deposito, né la sua notifica.

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Cass. pen. n. 12/1995

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sul rilievo dell’eccesso di delega in relazione alla direttiva 61 comma 3 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, poiché i principi e i criteri direttivi, proprio per la funzione cui devono adempiere, salvo rare eccezioni, pongono finalità dai confini molto ampi, tali da lasciare al legislatore delegato discrezionalità nella determinazione concreta delle modalità di perseguimento di quelle finalità e, conseguentemente, la violazione dei limiti della delega è ravvisabile solo quando il legislatore delegato si sia posto al di fuori o in contrasto con i principi ispiratori della direttiva di delega, mentre nella formulazione dell’art. 305, comma secondo, c.p.p., la soluzione adottata si presenta pienamente corrispondente alla natura e alle finalità dell’istituto regolato dalla predetta direttiva e perfettamente adeguata ai criteri che, in via generale, quella direttiva prevedeva.
Il provvedimento con il quale il giudice accoglie o respinge la richiesta di proroga della custodia cautelare — per consentire alle parti di conoscere le ragioni che lo hanno guidato e di censurarne la legittimità dinanzi al giudice dell’impugnazione — deve essere adeguatamente motivato in riferimento alla specifica individuazione delle esigenze cautelari dotate del carattere della gravità e alla necessità di specifici adempimenti di indagine, che devono essere complessi, assolutamente necessari alla definizione del procedimento e avere diretto riferimento alla posizione processuale dell’indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta. [In motivazione, la S.C. ha affermato che di regola le uniche esigenze cautelari che possono venire in rilievo ai fini della proroga sono quelle di natura probatoria, ma che, data la valenza generale dell’istituto operante anche in relazione ai delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, c.p.p., per i quali esiste la presunzione di una generalizzata gravità delle esigenze cautelari, tale gravità deve essere riferita, quanto meno per questi delitti, non solo alle esigenze di cautela probatoria, ma anche a quelle di cautela finale e sostanziale].
La proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari [che devono essere gravi], sia al collegamento tra queste e la proroga [che devono essere indispensabili], sia agli accertamenti da compiere [che devono essere particolarmente complessi]. Ne consegue che l’interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell’imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell’indagine processuale. [In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell’accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all’ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari «gravi» rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell’indagato].
Nel formulare la richiesta di proroga della custodia cautelare, il pubblico ministero ha un dovere di allegazione riguardante non soltanto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell’indagato per il quale viene richiesta la proroga, l’accertamento da eseguire, bensì anche quelle dimostrative della complessità dell’accertamento e della circostanza che lo stesso non si sia potuto espletare durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare. [In motivazione, la S.C. ha ritenuto che non sussiste un principio generalizzato e inderogabile di segretezza delle indagini che impedirebbe al P.M. di rendere palese tutta l’attività d’indagine già svolta e da svolgere, ben potendo essere disposta la discovery quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, e quindi anche allorché si renda necessario richiedere la proroga della custodia cautelare. E sulla base di tale argomentazione è stata ritenuta manifestamente infondata, in relazione agli artt. 97 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.p. prospettata sulla base dell’erroneo presupposto dell’inderogabilità del principio di segretezza delle indagini].

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Cass. pen. n. 487/1995

Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall’art. 305, comma 2, c.p.p. — che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari [art. 303 c.p.p.] — non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall’interessato, ancorché indagati nell’ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell’interessato medesimo.

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Cass. pen. n. 421/1995

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare [art. 305 c.p.p.], soltanto il deposito in cancelleria, e non anche la notifica, dell’ordinanza di proroga deve precedere la scadenza del termine stesso. Il concetto di proroga, infatti, quale prolungamento di un termine ancora in corso, implica di per sé l’anteriorità, rispetto a tale scadenza, soltanto del primo adempimento, che attiene al concreto esercizio del potere, e non anche al secondo, che riguarda la mera comunicazione del provvedimento.
La proroga dei termini di custodia cautelare [art. 305 c.p.p.] deve intervenire prima che essi siano scaduti. È insito nel concetto di proroga, intesa quale differimento della scadenza di un termine, che, alla data del relativo provvedimento, tale scadenza non sia verificata ed il termine sia ancora in corso. Ovviamente questa nozione ben può essere modificata dalla disciplina e gli specifici istituti giuridici cui si riferisce la proroga, ma nessuna norma in tal senso è dato rinvenire per quanto riguarda la proroga della custodia cautelare, in quanto l’art. 305 citato non riproduce la formula dell’art. 406 stesso codice [nel testo novellato dalla L. n. 306/1992], secondo la quale, in tema di proroga dei termini delle indagini preliminari, l’ordinanza del giudice può ben essere adottata anche dopo la scadenza del termine da prorogare, purché la relativa richiesta del pubblico ministero sia stata formulata prima.

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Cass. pen. n. 89/1995

Con l’espressione «accertamenti particolarmente complessi», richiesti quale presupposto per la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, il legislatore evidenzia la necessità che la proroga venga concessa solo quando, per la particolare complessità degli accertamenti non sia stato possibile, neppure con l’uso della normale diligenza, completare gli accertamenti stessi nel termine di custodia cautelare previsto dalla legge. Il P.M. è tenuto, a tal fine, a specificare le ragioni per cui non sia stato in grado di espletare gli accertamenti nei termini e ad evidenziare la particolare complessità di quelli ancora da compiere, quanto meno con la generica indicazione quantitativa e qualitativa degli stessi. A sua volta, il giudice, nel concedere o negare la proroga, deve valutare tali giustificazioni per evitare che l’eventuale negligenza, inerzia o incuria del P.M. provochi ritardi ingiustificati nelle indagini o si risolva a danno dell’indagato detenuto. In ogni caso, però, perché la proroga dei termini di custodia cautelare non si risolva in una violazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è necessario che detti accertamenti successivi e complessi attengano direttamente all’elemento fattuale ascritto all’indagato, con esclusione, quindi, della possibilità di proroga che appaia ictu oculi finalizzata ad accertamenti che nessuna rilevanza possono avere sulla posizione dell’indagato stesso.

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Cass. pen. n. 4354/1994

Il pubblico ministero ha l’onere, nell’avanzare richiesta di proroga della custodia cautelare, ai sensi dell’art. 305, secondo comma, c.p.p., di indicare le ragioni specifiche sulle quali detta richiesta si fonda. Ove a tale onere egli non ottemperi, tuttavia, non per questo la richiesta potrà essere dichiarata inammissibile, essendo in tal caso la sanzione costituita unicamente dall’eventuale rigetto della richiesta stessa. Quando, peraltro, la richiesta sia stata accolta e nel relativo provvedimento le ragioni della proroga risultino compiutamente indicate, il tribunale davanti al quale l’interessato abbia proposto appello, ai sensi dell’art. 310 c.p.p., non può revocare la disposta proroga solo perché la richiesta del pubblico ministero appariva come non corredata della indicazione delle ragioni atte a sostenerla. [Nella specie, essendo stata avanzata la richiesta di proroga in sede di udienza preliminare, dal relativo verbale, redatto in forma riassuntiva, non risultava l’illustrazione delle ragioni poste a sostegno; ragioni che però si affermava, nel provvedimento che aveva disposto la proroga, essere state oralmente illustrate in modo articolato].

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Cass. pen. n. 2848/1994

Ai fini della decisione della richiesta di proroga della custodia cautelare il giudice non è tenuto all’osservanza delle forme e dei termini previsti dall’art. 127 c.p.p. per il procedimento in camera di consiglio, che va seguito solo ove la legge espressamente lo preveda con il richiamo testuale alle «forme previste dall’art. 127» o altro equivalente. Pertanto, al fine della costituzione di idoneo contraddittorio sulla richiesta di proroga della custodia cautelare avanzata dal P.M., è sufficiente che la richiesta stessa sia notificata al difensore con il rispetto di un termine utile a consentirgli l’esame del contenuto della stessa e a esprimere il proprio parere sulla validità delle esigenze in essa rappresentate.

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Cass. pen. n. 3581/1994

Per resistere alla richiesta di proroga di una misura cautelare personale detentiva, di cui all’art. 305 c.p.p., è rituale opporre, a modo di eccezione riconvenzionale, la già verificata consumazione dei termini massimi di custodia, anche secondo i meccanismo di cui al comma 3 dell’art. 297 di detto codice, in quanto l’attualità del decorso del termine costituisce un presupposto della richiesta di proroga, la quale, altrimenti, si risolverebbe nell’adozione di un nuovo provvedimento cautelare elusivo dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 307 c.p.p.

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Cass. pen. n. 687/1994

La decisione sulla richiesta di proroga della custodia cautelare non presuppone — in entrambe le ipotesi di cui all’art. 305 c.p.p. — l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 dello stesso codice. Il diritto di difesa dell’indagato è, infatti, tutelato attraverso la notifica al difensore della richiesta del P.M. in tempo utile sia per consentirgli l’esame del contenuto della richiesta stessa sia per porlo in grado di formulare il proprio parere al riguardo, mentre non è contemplato deposito di ulteriori atti. Conseguentemente, risulta vanificata fin dall’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio qualora venga data notizia al difensore di richiesta di proroga per ipotesi diversa da quella reclamata dal P.M. ed accordata con conforme provvedimento positivo del giudice; senza che, peraltro, sussista un onere della parte di sua particolare attivazione in funzione di controllo della corrispondenza dell’avviso all’esatto contenuto della richiesta. [In applicazione di detto principio, la Corte ha, nella specie, annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva rigettato l’appello avverso il provvedimento del Gip che aveva disposto la proroga della custodia cautelare ai sensi dell’art. 305, comma 2, c.p.p., mentre la richiesta del P.M. era stata avanzata a norma del comma 1, dello stesso articolo].

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Cass. pen. n. 349/1994

La richiesta di proroga della custodia cautelare può essere avanzata dal pubblico ministero anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio oppure anche successivamente all’emissione, da parte del giudice, del decreto che dispone il giudizio, giacché, rimanendo pur sempre possibile l’effettuazione, da parte dello stesso P.M., dell’attività integrativa di indagine prevista dall’art. 430 c.p.p., non può dirsi che, ai fini dell’art. 305, secondo comma, stesso codice [secondo il quale la richiesta deve collocarsi nel corso delle indagini preliminari], il decreto summenzionato segni necessariamente la cessazione delle indagini stesse.

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Cass. pen. n. 658/1994

Ai fini della decisione sulla proroga della custodia cautelare il giudice deve tener conto della difficoltà delle indagini che il pubblico ministero deve ancora compiere in relazione alla gravità delle indagini cautelari. Tuttavia, mentre la valutazione di queste ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio giudizio, l’apprezzamento sulla congruenza e sulla complessità delle ulteriori indagini non può oltrepassare la soglia di una mera delibazione, nel senso che il giudice può escluderne la sussistenza solo se, ed in quanto, la loro inutilità o la loro incompetenza già emerga palesemente dagli atti, o che altrettanto evidente sia la possibilità che esse vengano esaurite prima della scadenza del termine di custodia cautelare.

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Cass. pen. n. 5561/1994

La nullità concernente il mancato avviso al difensore della richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare dell’indagato è a regime intermedio, e pertanto va eccepita, al più tardi, nel giudizio d’appello dinanzi al tribunale costituito a norma dell’art. 310 c.p.p.

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Cass. pen. n. 206/1994

In tema di proroga dei termini di custodia cautelare richiesta dal P.M. ai sensi del secondo comma dell’art. 305 c.p.p., nel caso in cui l’indagato sia assistito da due difensori, l’omesso avviso della richiesta di proroga ad uno dei difensori non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Gip che dispone la proroga. Nell’ipotesi in questione, infatti, non trova applicazione il principio relativo alla necessità di dare avviso ad entrambi i difensori dell’indagato – ove nominati – anche per le udienze in camera di consiglio, nelle quali è previsto che il difensore possa intervenire ed interloquire, posto che la formula usata dal legislatore nel secondo comma del surricordato art. 305 «sentito il difensore» esclude la necessità delle varie formalità stabilite per le udienze di camera di consiglio [art. 127 c.p.p.] e rende indispensabile soltanto che della richiesta di proroga sia stata resa edotta la difesa dell’indagato, per la quale non è prevista, una eventuale, formale, comparizione.

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Cass. pen. n. 96/1994

Ai fini del procedimento previsto dal secondo comma dell’art. 305 c.p.p. per la proroga dei termini di custodia cautelare, elemento essenziale che deve essere portato a conoscenza della parte è soltanto quello dell’oggetto della fissata udienza camerale, ogni altro elemento inerente alla richiesta del P.M. potendo, indifferentemente, essere di già indicato nell’atto di avviso ovvero prospettato nel corso dell’udienza, mentre la sanzione di nullità afferisce esclusivamente alla mancata audizione, previo apposito avviso, del difensore.
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare, l’art. 305, secondo comma, c.p.p., non prevede il deposito di ulteriori atti rispetto alla richiesta del P.M. ed è sulle circostanze adeguatamente specificate in tale richiesta che i difensori debbono argomentare per contestare la sussistenza dei presupposti per la chiesta proroga ed il giudice decidere, affermando o negando la loro sussistenza. Qualora, poi, nell’udienza camerale fissata per l’esame della richiesta del P.M., questi indichi ulteriori circostanze sulle quali fondare la avanzata richiesta, i difensori possono chiedere termine per esaminare le nuove circostanze e controdedurre; termine che il giudice accorderà per consentire la concreta attuazione del diritto di difesa, peraltro per un periodo estremamente contenuto, in relazione alla natura celere e sommaria della procedura.

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Cass. pen. n. 4787/1994

A norma dell’art. 305, secondo comma, c.p.p., il provvedimento con il quale sono prorogati i termini di durata della custodia cautelare può essere ritualmente emesso dal giudice per le indagini preliminari dopo aver sentito le parti. Ciò presuppone che alle medesime sia dato avviso, con congruo termine e senza l’osservanza necessaria di quello di dieci giorni previsto dall’art. 127 c.p.p., attesa la specialità della procedura di cui all’art. 305 citato. Ne consegue che la mancata comunicazione della data dell’udienza camerale fissata per la decisione di proroga dei termini, ovvero la totale incertezza sulla data di svolgimento della medesima sono causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., con la conseguenza che, qualora sia maturato frattanto il termine massimo originario di custodia cautelare, va dichiarata l’estinzione di quest’ultima.

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Cass. pen. n. 4246/1993

In tema di proroga della custodia cautelare, la legge non impone l’osservanza di termini o di procedure inderogabili e tassativi, richiedendo soltanto che il difensore [non anche l’indagato] sia sentito sull’oggetto della richiesta di proroga; e questo basta per escludere la necessità di previo deposito di tale richiesta e di concessione di previo e ampio termine per la comparizione del difensore avanti al Gip, essendo sufficiente che l’audizione imposta dalla legge possa avere luogo nei confronti di soggetto avvisato, che sia nel contempo informato sui profili fondamentali dell’istanza in parola, il che può ottenersi — restando comunque salva l’adozione di forme comunicative più ampie — sulla base del contraddittorio che si instaura davanti al giudice, con possibilità di ulteriormente dedurre in sede di esame eventualmente differito.

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Cass. pen. n. 1655/1993

La richiesta di proroga della custodia cautelare ex art. 305, secondo comma, c.p.p., è ammissibile anche nel caso in cui sia stata già avanzata richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, nelle more della celebrazione dell’udienza preliminare. [La Cassazione ha evidenziato che le indagini preliminari non possono ritenersi indefettibilmente concluse con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., come si evince anche dal dettato di cui al terzo comma dell’art. 419 c.p.p., che prevede l’invito al P.M. a trasmettere la «documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate» dopo la richiesta stessa].

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Cass. pen. n. 1754/1993

In tema di proroga della custodia cautelare, la nuova disciplina di cui all’art. 305 c.p.p. trova applicazione soltanto nei procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del codice di rito del 1988 o sotto la vigenza di quello abrogato, ma proseguiti con la nuova procedura. L’art. 7 della L. 28 luglio 1984, n. 398 [richiamato e modificato dal D.L. 13 novembre 1989, n. 370, conv. con modifica in L. 22 dicembre 1989, n. 410] con riferimento ai procedimenti, che proseguono con il rito abrogato, prevede invece la possibilità di proroga dei termini della custodia — fino ad un terzo in fase istruttoria — da parte del tribunale competente [ex art. 263 ter codice del 1930], su istanza del giudice istruttore, comunicata al pubblico ministero ed all’imputato. Ne deriva che il tribunale, prima di pronunciarsi, non deve sentire il difensore.

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Cass. pen. n. 1746/1993

L’art. 305 c.p.p. non prevede il deposito di ulteriori atti rispetto alla richiesta del P.M. di proroga della custodia cautelare, ed è pertanto sulle circostanze adeguatamente specificate in essa che i difensori debbono argomentare per contestare la sussistenza dei presupposti per la proroga. Ed invero rientra nel potere discrezionale del P.M. stabilire quali ulteriori accertamenti siano ancora necessari ed egli intenda effettuare, onde ai difensori compete solo il diritto di contestare la particolare complessità di tali accertamenti, sostenendone la compatibilità con lo status libertatis dell’indagato, ovvero, sotto altro profilo, dimostrare che nella conduzione delle indagini vi è stata negligenza del P.M., senza la quale gli accertamenti avrebbero già potuto essere effettuati. Analogamente, per le gravi esigenze cautelari, il contraddittorio deve instaurarsi sulle indicazioni contenute nella richiesta del P.M., in ordine alle quali spetta al difensore provare che gli accertamenti particolarmente complessi sono inidonei a far divenire «gravi» le esigenze cautelari, così come rappresentate dall’accusa, o a determinare altre «gravi esigenze cautelari» in precedenza non previste.

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Cass. pen. n. 2654/1993

Ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare, accertamenti particolarmente complessi possono essere anche quelli che si renda necessario compiere a carico di altri soggetti, la cui presunta responsabilità venga a delinearsi nel prosieguo delle indagini e che risultino, con giudizio di probabilità fondato su argomentazioni ragionevoli, collegati a quelli già sottoposti ad indagini nella consumazione di uno o più fatti criminosi.
L’ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare non deve considerarsi come ulteriore provvedimento restrittivo della libertà che, come tale, esige una motivazione adeguata alla finalità perseguita. Infatti, il titolo legittimante la privazione della libertà rimane quello originario, che non può essere posto in discussione allorché il giudice ritenga di accogliere la richiesta di proroga, oggetto di censura potendo essere soltanto la valutazione compiuta circa la sussistenza, con carattere di gravità, di esigenze cautelari che impongano la protrazione della misura allo scopo di consentire il compimento di accertamenti particolarmente complessi.

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Cass. pen. n. 1816/1993

La rinnovazione della misura cautelare prevista dall’art. 301 c.p.p. si differenzia ontologicamente dalla proroga contemplata nell’art. 305 stesso codice; quest’ultimo istituto è in sostanza un autonomo titolo di detenzione rispetto all’originaria misura imposta, al contrario della rinnovazione che costituisce una semplice ripetizione dell’originario provvedimento applicativo della misura cautelare, sulla base degli stessi presupposti. Ciò giustifica la differente disciplina per quanto attiene all’audizione del difensore, non richiesta nell’ipotesi della rinnovazione, stante la natura tecnica di questa, sicché non ne risulta intaccato il principio di uguaglianza né quello del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

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Cass. pen. n. 1613/1993

Il significato della locuzione normativa «accertamenti particolarmente complessi», contenuta nell’art. 305, secondo comma, c.p.p., sulla proroga dei termini della custodia cautelare, non può essere limitato agli accertamenti ancora da compiere, ma deve estendersi a quelle attività necessarie per rendere utilizzabili nel successivo giudizio le prove già raccolte, che non rientrano nella ricerca ulteriore di nuovi dati probatori, a cui si riferisce l’art. 406 c.p.p. [La Suprema Corte ha ritenuto legittima l’ordinanza con la quale era stata concessa la proroga onde effettuare la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, su cui si fondava la prova a carico degli indagati].

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Cass. pen. n. 1336/1993

Allorché ricorrano circostanze particolari di urgenza, la notificazione del decreto con cui è disposta l’audizione del difensore, a seguito di richiesta del P.M. di proroga dei termini di custodia cautelare, è legittimamente eseguita mediante telefax, a nulla rilevando la mancanza di autorizzazione a servirsi di tale nuovo mezzo tecnico, una volta che siano state evidenziate le suddette circostanze particolari di urgenza e che la notificazione abbia raggiunto il suo scopo.

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Cass. pen. n. 804/1993

L’ordinanza con la quale si prorogano i termini di custodia cautelare non è un ulteriore provvedimento restrittivo della libertà personale, perché i gravi indizi e le esigenze cautelari ravvisati sono sempre quelli che hanno legittimato l’originario provvedimento restrittivo della libertà personale, sicché nel provvedimento di proroga il giudice deve rendere conto dei motivi che giustificano la permanenza, con caratteri di gravità, delle esigenze cautelari, la cui sussistenza si è consolidata con la definitività del provvedimento di custodia originario, nonché della necessità di compiere accertamenti particolarmente complessi. [In motivazione, si è precisato che le esigenze da porre a fondamento della proroga, in assenza di testuali disposizioni differenziatrici, sono tutte quelle indicate nell’art. 274 c.p.p. e che esse, in ordine a taluno dei reati indicati nell’art. 275 stesso codice, si presumono, onde il giudice è chiamato, per le stesse, a pronunciarsi solo sulla complessità degli accertamenti da praticare].

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Cass. pen. n. 1918/1993

Non viola il principio di devoluzione stabilito dall’art. 597 c.p.p. il giudice di appello che, investito di gravame avverso provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare «fino al provvedimento conclusivo delle indagini preliminari», abbia sostituito a tale limite indeterminato un limite fisso [nella specie, di tre mesi].

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Cass. pen. n. 778/1992

Il giudice, ai fini della proroga dei termini della custodia cautelare prevista dal secondo comma dell’art. 305 c.p.p., deve controllare l’effettiva sussistenza della necessità degli accertamenti ai fini del procedimento in corso e della reale complessità degli stessi, e la possibilità di accordare la proroga richiesta gli è preclusa qualora accerti un colpevole ritardo da parte del pubblico ministero nel tempestivo adempimento dell’attività di indagine, non potendo consentirsi che l’inerzia degli inquirenti possa giustificare il protrarsi della privazione della libertà personale dell’indagato.

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Cass. pen. n. 522/1992

La richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini di custodia cautelare non deve essere né notificata al difensore dell’imputato né posta a sua disposizione mediante il previo deposito in cancelleria, ai fini della validità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

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