Art. 305 – Codice di procedura penale – Proroga della custodia cautelare

1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia [220] sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare [303] sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione [606] nelle forme previste dall'articolo 311.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415 bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia . Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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