14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7992 del 2 marzo 2005
Testo massima n. 1
In materia di abuso d’ufficio determinato dalla violazione dell’obbligo di astensione, l’espressione «omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti», contenuta nell’articolo 323 del c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l’obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: quella dell’obbligo di carattere generale, derivante dall’esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate in via generale. Tale richiamo — esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione — delinea un sistema in cui l’ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene abrogata e sostituita dall’«obbligo» di astensione derivante dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. [ Fattispecie con riferimento all’articolo 52 del c.p.p., che prevede la facoltà di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall’obbligo di astensione ].
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