Art. 52 – Codice di procedura penale – Astensione
1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione.
4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,] del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17941/2020
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di assoluzione che abbia riconosciuto l'esimente di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., atteso che la parte civile una volta deciso di perseguire i propri interessi in sede penale, ha diritto ad opporsi, attraverso i rimedi impugnatori, ad una pronunzia diversa da quella cui avrebbe aspirato, pur se priva di efficacia preclusiva all'azione civile ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 24906/2019
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Cass. civ. n. 33255/2019
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 19/10/2018).
Cass. civ. n. 10114/2019
Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio "ex novo". (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/01/2018).
Cass. civ. n. 4622/2018
In tema di colpa per omissione, non si ha violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell'omissione del comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte della posizione di garanzia che non abbia comunque inciso in concreto sul diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte - in presenza di contestazione del reato di lesioni colpose, a titolo di colpa generica e specifica per violazione delle norme in materia di infortuni sui luoghi di lavoro, a carico del legale rappresentante di una società locatrice di un immobile, per avere omesso di dotare una porta scorrevole dei necessari dispositivi atti ad impedire che la stessa potesse fuoriuscire dai binari di scorrimento - ha ritenuto immune da censure la diversa qualificazione giuridica operata nella sentenza d'appello che, in accoglimento della tesi difensiva che aveva contestato la sussumibilità del fatto nel rapporto di lavoro anziché in quello di locazione, aveva fondato la responsabilità sugli obblighi di manutenzione e riparazione della cosa locata gravanti sul locatore ai sensi degli artt. 1575-1577 cod. civ., e sulle disposizioni di cui agli art. 1577-1580 cod. civ. che prevedono la responsabilità per i vizi della cosa locata che la rendano pericolosa per la salute del conduttore).
Cass. civ. n. 1960/2018
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui il luogo di consumazione del fatto-reato ritenuto sia diverso da quello contestato, non costituendo la modifica del "locus commissi delicti" "fatto nuovo", ma una mera variazione dell'originaria contestazione.
Cass. civ. n. 29248/2018
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione.
Cass. civ. n. 7893/2018
Non v'è correlazione tra accusa e sentenza ove il giudice, a fronte di un'imputazione di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di ogni genere, pronunci condanna per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che nell'imputazione siano indicati nelle loro componenti fattuali e soggettive, sia pure sommariamente, i singoli episodi di spaccio, o di detenzione a fini di spaccio, specie se l'imputazione non contenga alcun riferimento alla commissione, ad opera dell'associazione, di alcuno dei reati fine.
Cass. civ. n. 9201/2018
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'ordinanza con la quale il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., non è equiparabile alla sentenza irrevocabile di proscioglimento, alla sentenza di non luogo a procedere o al provvedimento di archiviazione ai fini della decorrenza del termine previsto per la proposizione della domanda di riparazione dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 31835/2018
È abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell'eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l'insussistenza dell'originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate).
Cass. civ. n. 10127/2018
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice o della composizione del collegio giudicante, sono utilizzabili le prove assunte mediante conferma delle dichiarazioni rese in precedenza e legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, sempre che la parte, ancorché non abbia manifestato il consenso all'utilizzabilità, sia stata messa in condizione di svolgere il controesame in modo ampio, formulando tutte le domande ritenute necessarie.
Cass. civ. n. 41372/2018
In tema di immutabilità del giudice, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. per il caso di non corrispondenza fra i giudici che adottano la deliberazione e quelli che hanno partecipato al dibattimento qualora, dopo che sia stata espletata l'audizione del perito, intervenga modifica nella composizione dell'organo giudicante, davanti al quale, tuttavia, venga rinnovata l'ordinanza ammissiva della perizia, ed espletata una nuova audizione del perito, in quanto tale nullità è configurabile solo quando risulti dagli atti di causa che sia stato impedito alle parti di celebrare un nuovo dibattimento e che, quindi, la rinnovazione del dibattimento sia stata deliberatamente rifiutata od esclusa.
Cass. civ. n. 36746/2017
L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.
Cass. civ. n. 2712/2017
Non sussiste la violazione del principio di correlazione, ex art. 521 cod. proc. pen.,qualora, ancorché non formalmente contestata nel capo di imputazione, sia ritenuta in sentenza l'ipotesi aggravata del reato di falso in atto pubblico, ex art. 476, comma secondo, cod. proc. pen., purché la natura fidefacente dell'atto considerato falso sia stata chiaramente indicata "in fatto" ed emerga inequivocamente dalla tipologia dell'atto oggetto del falso. (Fattispecie in tema di referto medico).
Cass. civ. n. 17213/2017
È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in relazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento, non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad esso, ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., ma determini la regressione dell'intero procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per guida in stato di ebbrezza nel corso del quale era emerso che l'imputato si era rifiutato di sottoporsi al secondo accertamento del tasso alcoolemico, aveva ordinato la trasmissione degli atti al P.M. ritenendo che tale ulteriore condotta configurava una modifica dell'originaria imputazione anziché un fatto nuovo ed autonomo da sottoporre ad ulteriore giudizio).
Cass. civ. n. 11956/2017
L'attribuzione in sentenza al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o, comunque, l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine alla stessa. (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha escluso la violazione del diritto al contraddittorio in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 571 cod. pen., a fronte dell'originaria contestazione di maltrattamenti).
Cass. civ. n. 5260/2017
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora nell'imputazione figurino elementi di fatto "sovrabbondanti" rispetto al paradigma della norma incriminatrice, che rendano prevedibile la diversa qualificazione giuridica del fatto come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire, conformemente all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva riqualificato quale delitto di truffa l'imputazione di appropriazione indebita, nella quale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatori della condotta tenuta dall'imputato).
Cass. civ. n. 3644/2017
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen., in quanto la responsabilità dell'autore mediato realizza un particolare e qualificato comportamento del tutto compatibile con il contributo sotteso dalla formula di cui all'art. 110 cod. pen., originariamente contestato.
Cass. civ. n. 22296/2017
Qualora il fatto venga dal giudice di appello diversamente qualificato, attraverso la modifica della posizione soggettiva rilevante per la colpa, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito, sotto il profilo della posizione soggettiva, abbia inciso in concreto sulle strategie difensive, l'imputato deve essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie di omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche, nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di appello che - a seguito dell'annullamento con rinvio anche di una precedente condanna sul presupposto, rivelatosi insussistente, della formale attribuzione al ricorrente della qualifica di coordinatore della sicurezza - aveva nuovamente ritenuto la responsabilità dell'imputato per l'assunzione di fatto di una posizione di garanzia).
Cass. civ. n. 17565/2017
In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorchè si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che si sia verificata violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza in un caso in cui, a fronte della contestazione di tentata rapina, non giunta a consumazione per "la reazione della vittima" all'interno di una banca, la sentenza, sulla base delle risultanze del dibattimento, aveva ricondotto la mancata consumazione all'intervento dei Carabinieri mentre l'imputato stava entrando nell'istituto di credito).
Cass. civ. n. 3858/2017
Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l'onere della citazione dei testi grava sulla parte che ne aveva originariamente chiesto l'assunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali precedentemente assunte qualora anche una sola delle parti processuali si opponga alla lettura).
Cass. civ. n. 4940/2017
Non sussiste la nullità della sentenza qualora la discussione finale sia stata frazionata dinanzi a collegi diversamente composti ed il tribunale non si sia limitato alla rinnovazione mediante lettura dei verbali delle prove raccolte, ma abbia espressamente disposto anche la lettura degli interventi conclusivi svolti dinanzi al precedente collegio - registrati e trascritti - senza opposizione delle parti, in quanto, in tal caso, si deve intendere che esse abbiano prestato consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti suddetti.
Cass. civ. n. 48635/2017
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla corte di appello, pertanto, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.
Cass. civ. n. 13599/2017
L'immutabilità del giudice, sancita dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., essendo espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte nei giudizi di impugnazione cautelare. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza resa dal tribunale del riesame, poiché il verbale dell'udienza camerale recava l'indicazione di un collegio diversamente composto da quello riportato nell'intestazione del dispositivo e del provvedimento successivamente depositato).
Cass. civ. n. 23015/2017
Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, peraltro, affermato che allorquando, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, non è possibile ripetere l'audizione del teste perché questi non è stato reperito, il giudice può comunque disporre, ai sensi dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen., la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali).
Cass. civ. n. 3068/2017
Ai fini della lettura e dell'utilizzabilità di dichiarazioni predibattimentali di un soggetto divenuto successivamente irreperibile, al dato della condizione di irreperibilità del teste, in sé neutro, deve aggiungersi la valutazione degli elementi indicativi del carattere volontario o meno del suo allontanamento, con la precisazione ulteriore che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio. (Fattispecie nella quale i presupposti per la deroga al contraddittorio sono stati desunti dalla circostanza che la persona offesa, nel corso del procedimento, non era stata mai raggiunta da una regolare citazione, né aveva potuto rendere testimonianza nelle forme dell'incidente probatorio, perché era già irreperibile dopo le prime dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 13060/2017
È inutilizzabile, quale prova a carico dell'imputato, la testimonianza indiretta del curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie resegli da un coimputato non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 l. fall., quando l'imputato o il suo difensore abbiano chiesto l'esame del predetto coimputato e questi vi si sia per libera scelta sottratto, sussistendo in tal caso la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, è utilizzabile detta testimonianza laddove sia mancata la richiesta difensiva di esame del coimputato, poichè in tale ipotesi non ci si potrà dolere della mancata assunzione di prove non richieste).
Cass. civ. n. 6044/2017
In caso di genericità o indeterminatezza del capo di imputazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero senza avergli previamente chiesto di precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.
Cass. civ. n. 54457/2016
La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trova, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato violato il principio dalla condanna per il delitto di calunnia in luogo del contestato abuso d'ufficio, non potendo sussistere identità del fatto tra le due fattispecie, considerati gli elementi costitutivi di condotta, evento e nesso causale).
Cass. civ. n. 37233/2016
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza allorché, contestata all'imputato la condotta di cessione di sostanze stupefacenti, se ne affermi la responsabilità per il reato di illecita detenzione, in quanto la distribuzione ha per presupposto la detenzione delle sostanze stupefacenti, quale potere di disposizione delle stesse, e lo spaccio costituisce una modalità di esercizio di tale potere.