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Art. 52 — Astensione

Art. 52 — Astensione

1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell’ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura,] il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione .

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura,] del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all’ufficio ugualmente competente determinato a norma dell’articolo 11.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 7992/2005

In materia di abuso d’ufficio determinato dalla violazione dell’obbligo di astensione, l’espressione «omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti», contenuta nell’articolo 323 del c.p., deve essere letta nel senso che la norma ricollega l’obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative: quella dell’obbligo di carattere generale, derivante dall’esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di legge che vengono richiamate in via generale. Tale richiamo — esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione — delinea un sistema in cui l’ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto. Ciò nel senso che, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, la «facoltà» di astensione eventualmente prevista da una norma speciale viene abrogata e sostituita dall’«obbligo» di astensione derivante dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto. [Fattispecie con riferimento all’articolo 52 del c.p.p., che prevede la facoltà di astensione del pubblico ministero quando esistono gravi ragioni di convenienza, giacché, in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, detta facoltà di astensione, ai fini che interessano, è abrogata e sostituita dall’obbligo di astensione].

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Cass. pen. n. 1581/1998

È irrituale il provvedimento con il quale il pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all’ufficio di quest’ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. [Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell’ufficio].

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Cass. pen. n. 5427/1995

La disposizione di cui all’art. 52, comma 4, c.p.p., si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e dettando all’uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell’art. 11 c.p.p.; il richiamo a quest’ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell’attività ricadente nell’ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali ex artt. 8 e 9 c.p.p.

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