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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5427 del 30 ottobre 1995

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5427 del 30 ottobre 1995

Testo massima n. 1

L’art. 474 c.p. [ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi ] punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio [ contraffazione ] ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto [ alterazione ]. Ai fini del delitto di cui all’art. 517 c.p. [ vendita di prodotti industriali con segni mendaci ], invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. [ Fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto ].

Testo massima n. 2

La disposizione di cui all’art. 52, comma 4, c.p.p., si riferisce, per contenuto e collocazione sistematica, al solo pubblico ministero, disciplinandone il corretto funzionamento nei casi di astensione previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e dettando all’uopo varie regole fra cui quella, in ipotesi di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, della possibilità di sostituzione del magistrato astenuto con altro magistrato appartenente ad un ufficio del pubblico ministero egualmente competente, designato a norma dell’art. 11 c.p.p.; il richiamo a quest’ultima norma, pertanto, deve intendersi operato, secondo una corretta interpretazione, esclusivamente al limitato fine della individuazione del magistrato sostituto, la cui conseguente legittimazione rimane ristretta allo svolgimento dell’attività ricadente nell’ambito delle indagini preliminari, senza alcuna influenza sulla competenza territoriale del giudice che resta stabilita secondo le regole generali ex artt. 8 e 9 c.p.p.

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