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Art. 517 — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517 — Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [ 25632574 ], atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto , è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25030/2017

In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la “fallace indicazione”del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all’area geografica di provenienza “Napoli Italia”e alla ditta produttrice “Gragnano”mentre l’indicazione “made in Turkey”, sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile”).

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Cass. pen. n. 13646/2017

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 cod. pen. qualora l’attività di messa in circolazione dei prodotti contraffatti sia preceduta da una serie di atti finalisticamente orientati al conseguimento del risultato offensivo, e pervenuti ad uno stadio di evoluzione dell'”iter criminis”tale da fare ritenere probabile che detto risultato sia effettivamente raggiunto. (Fattispecie relativa alla detenzione, in prossimità del punto di uscita dei clienti di un supermercato, di due borsoni contenenti profumi simili nel nome, nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta e del tappo, ad un noto profumo in commercio).

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Cass. pen. n. 39093/2013

Integra il reato previsto dall’art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all’estero e corredati dalla dicitura “Made in Italy”per la potenzialità ingannatoria dell’indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura “Genuine Leather – Made in Italy”).

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Cass. pen. n. 28905/2013

Il reato di cui all’art. 517 c.p. è integrato dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato con riferimento alla messa in vendita di un orologio da polso che conteneva dati identificativi ed un marchio molto simili a quello di un modello brevettato).

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Cass. pen. n. 2975/2012

Non è configurabile il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), qualora la vendita abbia per oggetto magliette aventi scritte uguali a quelle apposte sui propri prodotti da una società, in quanto ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 517 c.p. è necessario che l’induzione in errore sia prodotta da nomi, marchi o segni distintivi, e, pertanto, è necessaria la riproduzione di un segno distintivo, inteso quale elemento – nominativo o figurativo – che identifica il produttore del bene, mentre la riproduzione del motivo estetico-creativo che caratterizza il prodotto, nella specie riprodotto sulle predette magliette, non comporta violazione del marchio, non solo perché marchio non è, ma anche perché non ne svolge la medesima funzione identificativa, potendo, invece, costituire imitazione servile dei prodotti altrui idonea ad ipotizzare la sussistenza di illeciti civili e commerciali, ad esempio per concorrenza sleale.

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Cass. pen. n. 46198/2011

L’elemento soggettivo del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci richiede, trattandosi di dolo generico, la consapevolezza della natura mendace ed ingannevole del segno utilizzato. (In motivazione la Corte ha precisato che tale consapevolezza va accertata anche nei confronti di soggetto che, ponendo in essere il commercio dei prodotti in questione, abbia competenze specifiche nel relativo settore).

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Cass. pen. n. 28740/2011

Integra il reato previsto dall’art. 517 c.p., in relazione all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio “d.o.p.”(denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l’origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica. (Nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta “prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani”, ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia).

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Cass. pen. n. 6254/2011

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come “oggetti di design”. (La Corte ha precisato che sono “oggetti di design”quelli che si connotano per il profilo estetico particolare, per le singolari caratteristiche funzionali o di progettazione, o ancora per le particolari metodologie di lavorazione e produzione).

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Cass. pen. n. 8734/2010

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci non è configurabile nel caso di merce in transito nel territorio nazionale, non destinata all’immissione in consumo o alla libera pratica in Italia. (Nella specie, l’impugnato sequestro riguardava merce recante la dicitura “made in Spain”o “Echo en Espana”, proveniente dalla Romania, trasportata su un camion di proprietà di una società rumena risultato diretto in Spagna, fermato in Italia per controlli doganali).

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Cass. pen. n. 23819/2009

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio “imitato”a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell’acquirente sul bene acquistato.

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Cass. pen. n. 27986/2008

La riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia che costituisce esso stesso marchio o segno distintivo del prodotto (c.d. marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela.
n tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del prodotto (cosiddetto marchio figurativo ) impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 517 c.p., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il fumus del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l’interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o cartoni animati ).

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Cass. pen. n. 2003/2008

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all’art. 517 c.p., in quanto il bene tutelato non è l’interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l’interesse generale concernente l’ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all’art. 517 c.p. (nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole), in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio.

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Cass. pen. n. 27250/2007

Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy) nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura made in Italy abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione «sostanziale» pur provenendo dall’estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del prodotto era di provenienza estera nonché di prugne allo sciroppo raccolte interamente all’estero; la Corte, nell’enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per «paese di origine» deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l’origine è quello fissato dall’art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale).
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall’art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del made in Italy), deve essere interpretata nel senso che l’origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta) ovvero IGP (indicazione geografica protetta) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari «generici» perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l’origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913).

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Cass. pen. n. 8684/2007

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l’espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorché il prodotto, presentato con la dicitura Italian design sia stato prodotto all’estero su progetto italiano.

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Cass. pen. n. 23514/2006

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l’espressione «mette altrimenti in circolazione» comporta la configurabilità del reato di cui all’art. 517 c.p. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento.

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Cass. pen. n. 21797/2006

Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura “conceived by” accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana «concepito» e/o «immaginato» non sta ad indicare né la provenienza né l’origine nazionale del prodotto ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso.

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Cass. pen. n. 2648/2006

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura «Italy», che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano siano confezionati all’estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l’Italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l’intento di conferire al prodotto una maggiore affidabilità, promovendone l’acquisto.

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Cass. pen. n. 37139/2005

È configurabile il tentativo nel reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta con la formula «mette altrimenti in circolazione» si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento può integrare la condotta prevista dall’art. 517 c.p.

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Cass. pen. n. 34103/2005

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 c.p. e 4, comma quarantanovesimo, L. 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura «Made in Italy» di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, L. n. 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura «Made in Italy» un prodotto fabbricato all’estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l’assemblaggio secondo un modello predefinito; nell’occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento Cee n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio «Made in Italy» può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

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Cass. pen. n. 14644/2005

In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).

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Cass. pen. n. 13712/2005

Il reato di cui all’art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell’ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall’art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un’estensione più ampia, sia sotto il profilo dell’oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un’indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.
In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, commette il reato di cui all’art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l’indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una società italiana di prodotti tessili recanti l’indicazione della società italiana produttrice – ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla società per l’irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all’origine geografica, ossia all’ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualità viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla società produttrice).

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Cass. pen. n. 3352/2005

Con l’art. 4, comma quarantanovesimo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il legislatore ha inteso unicamente risolvere il contrasto interpretativo esistente in ordine al momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana, ma non ha in alcun modo inteso estendere anche la portata precettiva della disposizione citata.

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Cass. pen. n. 49394/2004

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta regolarizzazione delle merci, attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull’origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l’estinzione del reato di cui all’art. 517 c.p., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata.

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Cass. pen. n. 9979/2003

L’art. 517 c.p., nel prevedere come condotta penalmente rilevante, accanto a quella del porre in vendita, anche quella del porre «altrimenti in circolazione» opere dell’ingegno o prodotti industriali con segni mendaci, si differenzia dal precedente art. 516 c.p., nella parte in cui questo prevede come condotta alternativa a quella del porre in vendita quella del mettere «altrimenti in commercio» le sostanze alimentari cui esso si riferisce, nel senso che con la prima delle suddette espressioni deve intendersi qualsiasi attività diretta a far uscire, a qualsiasi titolo, la res dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ivi comprese, quindi, anche le operazioni di immagazzinamento in vista della successiva distribuzione e circolazione della merce destinata alla vendita, rimanendo escluse soltanto ipotesi marginali di mera detenzione non ricollegabile alla distribuzione o all’immagazzinamento, per la cui individuazione deve riconoscersi particolare funzione selettiva all’elemento psicologico. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato ritenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all’art. 517 c.p. la condotta costituita dalla detenzione in magazzino, in vista della successiva distribuzione per il commercio, di prodotti di profumeria recanti denominazioni e segni distintivi suscettibili di creare confusione con altri prodotti similari, di larga diffusione).

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Cass. pen. n. 26754/2001

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., la presentazione della merce alla dogana per l’operazione di sdoganamento non costituisce atto di messa in circolazione dei prodotti, per tale dovendosi intendere ogni atto diffusivo della merce, e quindi non integra l’elemento oggettivo del reato.

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Cass. pen. n. 11671/1999

È configurabile il tentativo nel reato di cui all’art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 c.p., la condotta descritta con l’espressione – mette altrimenti in circolazione – è nella fattispecie alternativa a quella di – porre in vendita -, sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la – res – dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall’art. 517 c.p. con l’espressione – mette altrimenti in circolazione -.

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Cass. pen. n. 2500/1999

Non può negarsi che l’imprenditore, nel campo dell’attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l’incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l’esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l’origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall’art. 517 c.p., in quanto deve ritenersi pacifico che l’origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore.

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Cass. pen. n. 4066/1997

Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma con la messa in vendita o in circolazione di tali prodotti. Non è quindi penalmente rilevante la loro mera detenzione senza che gli stessi possano dirsi in vendita, non consentendo l’art. 517 c.p., quanto alla messa in vendita, la figura del tentativo. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la S.C. ha osservato che, trattandosi di un reato di pericolo, la cui obiettività giuridica è data dalla tutela dell’ordine economico che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori e resi possibili dai complessi e quotidiani rapporti, rapidi e superficiali, con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, correttamente è stata riconosciuta l’inidoneità della condotta dell’agente a trarre in inganno l’eventuale acquirente dei prodotti con false griffe detenuti per la vendita, tenuto conto sia della personalità dell’agente – cittadino extracomunitario, che comunemente non gode di fiducia da parte di eventuali acquirenti circa l’originalità dei prodotti offerti – sia della grossolanità della contraffazione, la cui riconoscibilità da parte di un consumatore di media diligenza «in ogni passaggio commerciale del prodotto successivo a quello originato dall’ambulante extracomunitario» esclude la configurabilità del reato sotto il profilo, segnalato dal ricorrente, che il bene possa pervenire a terzi meno appariscenti e in grado di esitarlo con maggiore credibilità).

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Cass. pen. n. 137/1997

In tema di pubblicità ingannevole, la norma di cui all’art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283 si pone come speciale rispetto a quella di cui all’art. 517 c.p., poiché entrambe le norme puniscono il fatto di porre in vendita prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza del prodotto, ma l’art. 13 citata legge n. 283 del 1962 prevede in più, come elemento specializzante, che il prodotto posto in vendita sia una sostanza alimentare, sicché, come norma speciale, prevale su quella di cui all’art. 517 c.p. in base all’art. 15 stesso codice.

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Cass. pen. n. 7720/1996

L’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L’altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

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Cass. pen. n. 4374/1996

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., si consuma nel momento in cui l’opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l’elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale traditio della cosa dal venditore all’acquirente, sia quando vi sia stata un’attività prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per «circolazione» intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è – di per sé – atto prodromico alla vendita o messa in circolazione.

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Cass. pen. n. 5427/1995

L’art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto).

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Cass. pen. n. 10798/1994

Gli estremi della condotta illecita descritta nell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nella imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l’effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità del prodotto. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la Suprema Corte, nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo – costituito dai cani dalmati tratti dal noto film «La carica dei 101» – ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei «cani dalmati» non era stato concesso in esclusiva).

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Cass. pen. n. 10064/1990

A norma dell’art. 20 R.D. 21 giugno 1942, n. 929 l’avvenuto rilascio del brevetto per un marchio costituito da un nome geografico – nella specie «Gran Sasso» – non esclude l’uso da parte di terzi dello stesso nome come indicazione di provenienza. Tuttavia, nella previsione dell’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), tale uso trova un limite nella confondibilità dei prodotti e deve essere quindi penalmente represso nel caso in cui, per le modalità con le quali il nome geografico venga impiegato, sia suscettibile di trarre in inganno i consumatori.
La fattispecie di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è costituita dall’imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi pre-adottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti. La somiglianza fra i segni sopra indicati e la sua idoneità ingannatoria debbono essere accertate attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avendo riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico prodotto. (Nella specie la S.C. ha rilevato la corretta applicazione di tale metodo da parte dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto l’idoneità del marchio adottato dall’imputato ad ingannare i consumatori circa la provenienza dei prodotti – bibite – tenuto conto dell’identità della denominazione e della ricorrenza, in entrambi i marchi, della riproduzione del monte «Gran Sasso», a nulla rilevandone l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione, stampata in caratteri molto piccoli, né la diversità del disegno del monte, descrittivo in un marchio e stilizzato nell’altro).

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Cass. pen. n. 7217/1990

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma nel momento in cui l’opera e il prodotto vengono «posti in vendita» o «messi altrimenti in circolazione» e, pertanto, l’elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente sia allorquando si sia materialmente realizzata la traditio della cosa dal venditore all’acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti.

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Cass. pen. n. 4053/1990

Il delitto di cui all’art. 517 c.p. può essere commesso, oltre che dall’imprenditore, anche dai suoi collaboratori sia a titolo di concorso nel reato qualora essi cooperino consapevolmente con lui nella consumazione del fatto-reato, sia a titolo autonomo, se agiscano di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo.

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Cass. pen. n. 9584/1989

L’oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato aveva sostenuto l’insussistenza del reato di cui all’art. 517 c.p. poiché il marchio in questione non era tutelabile in quanto ignoto).

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Cass. pen. n. 7564/1989

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l’uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, quando esso costituisce un altro marchio pre-adottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori.

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Cass. pen. n. 3040/1987

Il reato previsto dall’art. 474 c.p. («introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi») ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o alterazione del marchio o segno distintivo della merce, che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all’estero. Il reato di cui all’art. 517 c.p. («vendita di prodotti industriali con segni mendaci» – sussidiario rispetto al primo – ha invece per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché esso sia idoneo a trarre in inganno l’acquirente. Ne deriva che mentre per la configurabilità del primo reato occorre un’effettiva contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo così che questo possa confondersi con quello vero; per l’altro è sufficiente invece una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.

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Cass. pen. n. 11119/1985

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l’art. 517 c.p., tutela l’onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l’uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

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Cass. pen. n. 9950/1985

La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all’esclusività del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusività in dipendenza dell’espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un’acquiescenza all’uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).

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Cass. pen. n. 2250/1985

Il reato di cui all’art. 517 c.p., punendo chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull’origine, provenienza o qualità, quindi indipendentemente da ogni contraffazione, punisce anche chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno il compratore sull’origine e provenienza della merce. (Fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana).

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Cass. pen. n. 2643/1981

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 517 c.p. non è necessaria l’imitazione fraudolenta del prodotto e la falsificazione del marchio, ma è sufficiente l’uso dei segni distintivi che, pur senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i compratori circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

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Cass. pen. n. 13161/1980

La falsa trascrizione degli estremi della registrazione ministeriale (in realtà mai avvenuta) deve ritenersi un segno mendace atto ad ingannare il compratore sulla qualità della merce ed integra l’elemento materiale del reato di cui all’art. 517 c.p.

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Cass. pen. n. 4450/1977

Il delitto previsto dall’art. 517 c.p. sussiste anche nel caso di marchio o segno distintivo genuino usato in modo illegittimo. E, trattandosi di reato di pericolo presunto, è del tutto irrilevante che particolari categorie di acquirenti abbiano la possibilità di percepire tempestivamente l’inganno e che in situazioni concrete questo non si sia rivelato efficace.

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Cass. pen. n. 11426/1976

Il negoziante che vende un prodotto contraffatto, senza avere avuto alcun rapporto con il contraffattore, ma a conoscenza della contraffazione, è punibile a norma dell’art. 474 c.p., e non già dell’art. 517 c.p., che è applicabile quando il fatto non costituisce più grave delitto.

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Cass. pen. n. 11351/1976

Per la configurabilità del delitto di cui all’art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall’agente, essendo tale reato punibile a titolo di dolo generico e non di dolo specifico.

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Cass. pen. n. 2723/1975

In tanto può ritenersi ricorrente il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) in quanto sia esclusa la sussistenza del delitto di contraffazione di segni distintivi giuridicamente protetti o del delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

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Cass. pen. n. 239/1973

L’art. 517 c.p. prevede un tipo di reato a carattere sussidiario che si distingue dal reato di cui all’art. 414 c.p.: 1) per il bene giuridico che è quello dell’ordine economico anziché quello della pubblica fede; 2) per la materialità del reato il quale richiede non la contraffazione o l’alterazione, ma la semplice imitazione del nome e del marchio o del segno distintivo, purché essa sia idonea a trarre altri in inganno; 3) perché non è richiesto l’estremo della registrazione e del riconoscimento internazionale delle cose protette.

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Cass. pen. n. 2499/1969

Il delitto di cui all’art. 517 c.p. è un reato di pericolo, nel quale l’obiettività giuridica è data dalla tutela dell’ordine economico, che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori mediante l’uso di nomi, marchi e segni distintivi, che pur se non contraffatti, possono indurre in errore i compratori sull’origine, la provenienza e le qualità del prodotto. Basta, quindi, che l’inganno sia soltanto possibile in rapporto alla media dei compratori, i quali nel corso dei consueti acquisti e specialmente nei loro quotidiani rapporti con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, per la celerità e la scarsa ponderazione che caratterizzano tali rapporti, possono con grave facilità essere tratti in inganno. È in relazione a siffatto abituale atteggiamento del medio consumatore, il quale non porta il suo controllo su tutto ciò che è scritto nelle etichette apposte sulle bottiglie dalle quali gli vengono servite le bevande, che deve essere valutata l’attitudine del senso mendace a trarlo in inganno.

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