Cass. civ. n. 714 del 21 gennaio 1993
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Allorquando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da un ente né nella relativa procura risulti l'indicazione del nome della persona fisica che ha conferito il mandato e della sua specifica qualità, come nel caso in cui la procura venga rilasciata con sottoscrizione apposta sulla stampigliatura con la denominazione dell'ente stesso e l'indicazione «il legale rappresentante», ne consegue l'inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso stesso, atteso che quell'indicazione è del tutto generica e di per sé inidonea ad un fattibile riscontro dei suoi poteri rappresentativi.
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