Cass. pen. n. 5472 del 9 febbraio 2001
Testo massima n. 1
È da considerare irrituale, ma non produttivo di nullità assoluta o a regime c.d. «intermedio», il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero (diverso da quello che aveva originariamente proceduto), il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi