12 Mag Art. 54 — Contrasti negativi tra pubblici ministeri
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3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 24385/2003
Non sussiste un conflitto di competenza qualora un primo Gip abbia emesso il provvedimento cautelare richiesto dal pubblico ministero e successivamente, a seguito di trasmissione degli atti da una procura ad altra ritenuta territorialmente competente nel prosieguo delle indagini, un secondo Gip, ritenuta la propria competenza, emetta una nuova misura cautelare, in quanto non vi è una «contemporanea» cognizione dello stesso fatto, bensì una diacronica investitura di giudici diversi.
Cass. pen. n. 5472/2001
È da considerare irrituale, ma non produttivo di nullità assoluta o a regime c.d. «intermedio», il provvedimento con il quale un ufficio del pubblico ministero, al quale siano stati trasmessi gli atti di un procedimento a seguito di sentenza declinatoria della competenza territoriale pronunciata dal giudice del dibattimento, abbia a sua volta trasmessi i dati atti, previa effettuazione di ulteriori indagini, ad altro ufficio del pubblico ministero [diverso da quello che aveva originariamente proceduto], il quale abbia quindi nuovamente chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell’imputato davanti al tribunale presso il quale detto ultimo ufficio era costituito.
Cass. pen. n. 4720/1996
Costituisce contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero, da risolversi ai sensi dell’art. 54 c.p.p., e non conflitto fra giudici, rientrante nelle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p., quello che derivi dall’avvenuta pronuncia, da parte di distinti giudici per le indagini preliminari, su richiesta dei rispettivi uffici del pubblico ministero, di provvedimenti formalmente qualificati come di archiviazione ma in realtà non rispondenti, sotto il profilo sostanzialistico, alla detta qualifica, in quanto aventi ad oggetto non la fondatezza della notitia criminis, ma l’inquadramento giuridico in una o in un’altra fattispecie astratta di reato dei fatti per cui si procede.
Cass. pen. n. 4661/1994
Il P.M. non può mai richiedere al Gip di dichiararsi incompetente perché ove egli ritenga tale incompetenza deve trasmettere gli atti all’ufficio del P.M. presso il giudice competente; pertanto, qualora egli si rivolga al Gip presso il tribunale ove esercita le funzioni, deve necessariamente proporre una domanda di merito e non può limitarsi a chiedere che detto Gip si dichiari incompetente posto che tale pronuncia non sarebbe di alcuna utilità. [Fattispecie nella quale il P.M. aveva richiesto al Gip di dichiarare la propria incompetenza su un’istanza di dissequestro avanzata dall’indagato. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso l’ordinanza del giudice che aveva, ritenendo inammissibile la richiesta del P.M., ordinato la restituzione degli atti allo stesso affinché li rimettesse a quello ritenuto competente oppure formulasse opposizione sulla istanza di dissequestro fondata sul merito].
Cass. pen. n. 4090/1994
Per l’instaurazione di un conflitto di competenza la conflittualità tra giudici deve essere attuale e non meramente potenziale o strumentale creata a fini di ovviare a presunte imprecisioni di qualificazione giuridica che, nella fase delle indagini preliminari, di cui è titolare esclusivo il P.M., possono essere altrimenti ovviate [ad esempio ricorrendo alle modalità di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., in tema di contrasti tra pubblici ministeri]. [Fattispecie nella quale il Gip presso il tribunale aveva disposto l’archiviazione degli atti concernenti il reato di rapina ed il P.M. presso la pretura, cui quello presso il tribunale aveva trasmesso gli atti per il residuo reato di lesioni personali e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel richiedere al Gip presso la pretura l’archiviazione per mancanza di querela per tale ultimo reato e la restituzione degli atti per lesioni, aveva prospettato la possibilità di sollevare conflitto di competenza in ordine al fatto oggetto del decreto di archiviazione del Gip del tribunale; affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha dichiarato inesistente il conflitto così elevato dal Gip pretorile].
Cass. pen. n. 1734/1993
I contrasti tra uffici del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari possono essere sollevati esclusivamente dagli uffici interessati del predetto organo, come previsto dagli artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p., con la conseguenza che le parti private non possono eccepire la violazione delle norme relative alle attribuzioni dei predetti uffici.
Cass. pen. n. 714/1993
I conflitti di competenza e di giurisdizione sono configurabili, e quindi ammissibili, soltanto tra giudici. Non sono, invece, configurabili tra pubblici ministeri, i cui contrasti sono regolati dagli artt. 54 ss. c.p.p., né tra pubblico ministero e giudice, data la qualità di parte, sia pure pubblica, che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo processo penale.
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