Art. 54 – Codice di procedura penale – Contrasti negativi tra pubblici ministeri
1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 7104/2025
Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione del difensore dell'imputato decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga, qualora questo gli sia stato comunicato, e, in caso contrario, dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, sicché, qualora entrambi i predetti adempimenti siano omessi, il termine per l'impugnazione nei confronti del difensore non decorre.
Cass. civ. n. 29377/2019
Sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere il proscioglimento con le più ampie formule liberatorie "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto, a parte le conseguenze di natura morale, vanno considerati i diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 07/12/2017).
Cass. civ. n. 54493/2018
Il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza.
Cass. civ. n. 45262/2018
In tema di indagini preliminari, i rilievi fonometrici sono tipici accertamenti "a sorpresa", da inquadrare fra le attività svolte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, cod. proc. pen. e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l'art. 360 cod. proc. pen. richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all'indagato.
Cass. civ. n. 19665/2018
Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che alcun sindacato sulla sua decorrenza sia esperibile a fronte di tale decisione, pur potendo dar luogo l'eventuale tardiva iscrizione del nome della persona cui il reato è attribuito nel relativo registro a responsabilità disciplinare del pubblico ministero.
Cass. civ. n. 43613/2018
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la mancata notifica all'imputato, unitamente al provvedimento, della richiesta del pubblico ministero, non determinandosi alcuna violazione del diritto di difesa, e comunque, ostandovi il principio di tassatività delle nullità.
Cass. civ. n. 829/2018
In caso di annullamento in sede di legittimità, su ricorso del pubblico ministero, della sentenza emessa dal giudice di pace ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nulla deve essere liquidato per le spese tra le parti private, dovendosi ritenere l'assenza di effettiva soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile, trattandosi di ricorso proposto dal pubblico ministero ai fini penali e non sussistendo l'interesse della parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile.
Cass. civ. n. 47782/2018
Sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità attivato dall'imputato in ordine alla ravvisabilità delle circostanze attenuanti, in quanto tale giudizio può incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare ridotto qualora il fatto sia considerato di minore gravità. (Fattispecie in cui la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la ricorrenza dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 609-bis cod. pen., ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili).
Cass. civ. n. 8273/2018
Non è affetta da nullità, ma da mera irregolarità determinata da errore materiale, la sentenza collegiale nella quale non vi sia corrispondenza tra il nominativo del giudice estensore indicato nel frontespizio e quello del relatore che sottoscrive la sentenza.
Cass. civ. n. 28212/2018
La radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello. (Fattispecie relativa a contrasto tra dispositivo di condanna e motivazione di una decisione di assoluzione in cui la Corte di appello, rilevato detto contrasto, in considerazione dell'effetto devolutivo conseguente all'appello proposto sia dall'imputato che dal Pubblico Ministero, ha proceduto alla valutazione dei motivi di appello, dando per presupposto che la sentenza di primo grado fosse una sentenza di condanna).
Cass. civ. n. 40963/2017
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
Cass. civ. n. 22695/2017
La disciplina contenuta nell'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen., che ha come unico ambito applicativo l'attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.
Cass. civ. n. 1681/2017
Più imputati possono essere condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita nei loro confronti quando vi sia una responsabilità solidale in ordine all'obbligazione dedotta in giudizio ovvero una comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi.
Cass. civ. n. 18328/2017
Il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime giuridico non è mutato per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv. con legge 10 novembre 2014 n. 162, che ha ridotto il periodo di sospensione a quello di congedo ordinario dei magistrati).
Cass. civ. n. 42361/2017
I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). (Rigetta, App. L'Aquila, 14/07/2016).
Cass. civ. n. 28957/2017
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova.
Cass. civ. n. 21795/2017
Il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità della sentenza del giudice di pace recante imputazione e motivazione afferente ad altra e diversa vicenda processuale, non può sostituirsi al primo giudice correggendo la motivazione nell'ambito del potere di integrazione, ma deve trasmetteregli gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'ipotesi di motivazione del tutto avulsa dalla vicenda processuale per cui è processo è assimilabile a quella di omessa motivazione).
Cass. civ. n. 18372/2017
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava la conferma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di altro imputato, mentre quello letto in udienza dichiarava l'estinzione per prescrizione di un reato, con conseguente riduzione della pena).
Cass. civ. n. 14771/2017
È abnorme il provvedimento del GIP che, sulla richiesta di archiviazione e conseguente dissequestro proposta dal pubblico ministero, si limiti a restituire gli atti a quest'ultimo, affinchè provveda in ordine al dissequestro, senza pronunciarsi nel merito della richiesta di archiviazione, determinando in tal modo una indebita regressione del procedimento.
Cass. civ. n. 22614/2017
Non sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perché il fatto non sussiste", allorquando il fatto reato non risulti accertato nella sua materialità, e, pertanto, non sussista alcun pregiudizio nella prospettiva di un successivo giudizio civile, stante la piena autonomia di cognizione e di valutazione dell'organo investito del relativo giudizio. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Ferrara, 18/07/2016).
Cass. civ. n. 3914/2016
In tema di impugnazioni, qualora il giudice abbia indicato in dispositivo, per il deposito della sentenza, un termine superiore a novanta giorni (nella specie: "tre mesi", corrispondenti a novantadue giorni), il termine per impugnare decorre dalla data di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.; ne deriva che, in mancanza di tale adempimento, l'impugnazione proposta deve considerarsi senz'altro tempestiva.
Cass. civ. n. 31022/2015
In tema di sequestro preventivo, l'autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del d.l.vo 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato.
Cass. civ. n. 29061/2015
L'estrazione di dati archiviati in un computer non costituisce accertamento tecnico irripetibile anche dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che i dati di carattere informatico rientrano in ogni caso nel novero delle prove documentali).
Cass. civ. n. 15826/2015
Il prelievo di un campione di olio minerale denaturato rientra nella previsione dell'art. 354 cod. proc. pen., risolvendosi in un'attività materiale che non postula il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 360 dello stesso codice, sia perché non richiede alcuna discrezionalità o preparazione tecnica per il suo compimento, sia perché attiene ad un oggetto la cui intrinseca consistenza è suscettibile di verifica in ogni momento. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 40 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).
Cass. civ. n. 15697/2015
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; ragione per la quale la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14039/2015
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. (Nella specie, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva, la richiesta di giudizio immediato era stata depositata prima del deposito delle motivazioni della decisione di rigetto emessa dal tribunale del riesame).
Cass. civ. n. 13605/2015
L'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine del P.M. o della P.G. per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale.
Cass. civ. n. 11090/2015
La previsione di cui all'art. 542 cod. proc. pen. - che prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso - non si applica nel caso in cui l'assoluzione abbia luogo per il riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione, ex art. 599 cod. pen..
Cass. civ. n. 2860/2015
L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).
Cass. civ. n. 10057/2015
La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 52538/2014
In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.