Cass. pen. n. 1303 del 16 novembre 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art. 274 cod. proc. pen.
In tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE