Cass. pen. n. 1303 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art. 274 cod. proc. pen.


In tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 5596 del 1999

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

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