Cass. civ. n. 13038 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Ambiguità delle conclusioni dell'ausiliario - Mancata costituzione di un collegio peritale - Onere di motivazione - Contenuto - Violazione - Conseguenze - Regime normativo antecedente all'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Fattispecie in tema di responsabilità medica.
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 191
Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST.
Preleggi art. 11 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 40
Cod. Pen. art. 41