Cass. pen. n. 11912 del 13 marzo 2003
Testo massima n. 1
Non integra il reato di inosservanza di provvedimento dell'autorità previsto dall'art. 650 c.p. il rifiuto di esibizione, da parte del soggetto destinatario di esso, dell'autorizzazione amministrativa all'uso di apparecchio ricetrasmittente, non potendo considerarsi il relativo provvedimento dato per alcuna delle ragioni indicate nella citata disposizione. (Nella specie, peraltro, la richiesta di esibizione, rivolta al privato da personale addetto alla vigilanza venatoria, è stata ritenuta dalla Corte illegittima, esulando tale potere dalle attribuzioni delle guardie venatorie e rientrando, invece, nell'esclusiva competenza della polizia postale).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi