Cass. pen. n. 21747 del 9 giugno 2005

Testo massima n. 1


Il divieto di utilizzazione erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che fin dall'inizio doveva assumere la veste di indagato, di cui al comma secondo dell'art. 62 c.p.p., presuppone che a carico del soggetto interrogando sussistano indizi di reità già prima dell'assunzione delle sommarie informazioni. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un locale dove vengano commessi reati, nel caso di specie contrabbando di TLE, non può, per ciò solo e prescindendo da qualunque accertamento sul suo effettivo coinvolgimento, essere considerato automaticamente indiziato dei reati perpetrati in quel luogo).

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