Art. 60 – Codice di procedura penale – Assunzione della qualità di imputato
1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463, 650 c.p.p.].
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 8896/2021
In tema di impugnazioni, nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/06/2018).
Cass. civ. n. 30143/2021
In tema di decreto di citazione in appello, l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste - a pena di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/01/2021).
Cass. civ. n. 37876/2021
In tema di disciplina processuale emergenziale da Covid-19, in assenza di deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio, la notifica alle parti del provvedimento di anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata non può ritenersi sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito dell'ufficio giudiziario, anche se disposta in attuazione delle linee organizzative adottate dal dirigente dell'ufficio per fronteggiare l'emergenza pandemica. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/06/2020).
Cass. civ. n. 46179/2021
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 16/04/2021).
Cass. civ. n. 43117/2021
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento della possibilità per l'imputato di accedere al concordato sui motivi, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimenti ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. civ. n. 11986/2020
Nel caso in cui all'imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione diretta a giudizio, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all'art. 552, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di sessanta giorni, senza disporre la notificazione dell'ordinanza di rinvio all'imputato assente, in quanto l'avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all'interessato e sostituisce la notificazione allo stesso, ai sensi dell'art. 148, comma 5, cod. proc. pen., spettando al difensore presente la rappresentanza del proprio assistito ex art. 99, comma 1, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 16/03/2017).
Cass. civ. n. 7417/2020
In tema di giudizio di appello, in caso di rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/03/2019).
Cass. civ. n. 10167/2020
In tema di sentenza appellata sia dall'imputato che dal pubblico ministero, l'imputato ha diritto ad un duplice decreto di citazione per il giudizio di appello, oppure ad un unico decreto di citazione che lo renda edotto anche dell'impugnazione proposta contro di lui, la cui mancanza determina la nullità della sentenza nella parte in cui accoglie l'appello del pubblico ministero. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2019).
Cass. civ. n. 27931/2020
Nel giudizio di appello introdotto dall'imputato, non è causa di nullità del decreto di citazione l'omessa indicazione degli estremi della sentenza impugnata, in quanto requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., quando sia individuato con certezza l'oggetto del gravame. (Nella specie la Corte ha ritenuto idoneo a garantire la completa individuazione dell'oggetto dell'impugnazione l'esatta indicazione del numero del procedimento iscritto a seguito dell'appello). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/04/2019).
Cass. civ. n. 30185/2020
La rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché l'altro difensore risulti essere stato revocato, sicché la relativa omissione non è causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che al difensore che aveva assunto il mandato con atto successivo alla fissazione del processo e depositato il giorno dell'udienza, fosse dovuta la notifica del verbale di rinvio, gravando sullo stesso l'onere di informarsi circa la data della successiva udienza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/01/2018).
Cass. pen. n. 27132 del 13 agosto 2020
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello è ritualmente eseguita presso il domicilio, ovvero presso la residenza anagrafica, risultante agli atti al momento del deposito dell'atto di impugnazione, essendo onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame i mutamenti successivamente intervenuti. (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 14/01/2020).
Cass. civ. n. 28834/2020
Non è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la ricezione, da parte del difensore fiduciario, della notifica via PEC dell'avviso di fissazione di udienza nel giudizio di appello con il cognome dell'imputato indicato in modo errato, ma chiaramente riconducibile a quello reale in base agli elementi in atti. (Nella specie, ai fini della ritenuta legittimità del predetto avviso, è stato dato rilievo ai riferimenti inequivoci, ivi contenuti, all'impugnazione proposta in appello, con indicazione del numero di procedimento, nonché alla notevole similitudine tra il nominativo reale dell'appellante e quello riportato sull'atto). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/09/2019).
Cass. civ. n. 32477/2020
E' affetta da nullità insanabile la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 13/11/2019).
Cass. civ. n. 37590/2020
In caso di nomina di un difensore d'ufficio e di successiva designazione di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e perciò a lui, come al difensore d'ufficio originariamente nominato, può essere notificato il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio d'appello ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza che ciò comporti lesione dei diritti dell'imputato. (Vedi Sez. 1, n. 4295 del 27/07/1995, Rv. 202451-01; Sez. 6, n. 2733 del 08/06/1994, Rv. 200604-01) (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 25/02/2009).
Cass. civ. n. 12784/2020
Nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non dovuta la rifusione delle spese del grado alla parte civile, non intervenuta in udienza, in considerazione della tardività del deposito della memoria difensiva, con conseguente impossibilità di tener conto delle deduzioni in essa contenute). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAMPOBASSO, 19/09/2019).
Cass. civ. n. 10378/2020
Nel giudizio di appello non è di per sé di ostacolo alla rinnovazione delle prova dichiarativa la condizione di "vulnerabilità" del teste già esaminato nel corso di incidente probatorio, non rilevando tale qualità soggettiva ai fini della valutazione del giudice circa la necessità della ulteriore escussione, sia pure con le opportune cautele che tutelino la serenità del teste debole. (In applicazione del suddetto principio, nel caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero che censurava l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali nel corso di incidente probatorio, decisive ai fini della valutazione di responsabilità, la Corte ha ritenuto legittima la ripetizione dell'esame ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 29/11/2017).
Cass. civ. n. 14229/2020
In caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 cod. proc. pen., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/04/2018).
Cass. civ. n. 16444/2020
In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 17/01/2019).
Cass. civ. n. 17970/2020
Nel procedimento conseguente all'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, il pubblico ministero ha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, in relazione ad ogni profilo, anche non oggetto del gravame, rilevante ai fini della decisione sulla cautela, i quali non devono necessariamente essere indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilità dell'art. 603 cod. proc. pen. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 06/11/2019).
Cass. civ. n. 11958/2020
In caso di annullamento, per mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinnanzi al giudice penale. (Conf. Sez. 4, n. 12174/2020, non massimata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 08/02/2019).
Cass. civ. n. 12818/2020
Qualora l'imputato, a seguito del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, non riproponga tale richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.), ma chieda, invece, di definire il processo con giudizio abbreviato non condizionato, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/04/2019).
Cass. civ. n. 15259/2020
Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE CHIETI, 12/07/2018)-
Cass. civ. n. 15255/2020
Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 25/03/2019).
Cass. civ. n. 9542/2020
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione del reato con affermazione della responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili per violazione dell'obbligo previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 622 cod. proc. pen., non essendo ipotizzabile che il giudice civile proceda alla rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative decisive, trattandosi di incombente proprio del processo penale. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).
Cass. civ. n. 12982/2020
Nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato", qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 15/01/2019).
Cass. civ. n. 13733/2020
Il condannato restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ha diritto di chiedere, senza limitazioni, previa soltanto indicazione dei temi da approfondire, che siano rinnovati i mezzi istruttori già ammessi ed assunti in sua assenza, nel qual caso al giudice d'appello è preclusa ogni valutazione in ordine alla loro ammissibilità, pertinenza e rilevanza, alla quale rimane, invece, soggetta, secondo quanto prescritto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante l'acquisizione di prove nuove rispetto a quelle già assunte in primo grado. (Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 26/03/2019).
Cass. civ. n. 26217/2020
Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Cass. civ. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. civ. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 16164/2019
In tema di impugnazione delle statuizioni civili della sentenza di condanna, la prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondamento dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previsione dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o sospensione, che non può chiedere la rinnovazione del dibattimento, ex art. 603 cod. proc. pen., per supplire alla propria inerzia, poiché questa può dispiegarsi esclusivamente, ai sensi dell'art. 187, comma 3, cod. proc. pen., in caso di costituzione di parte civile, con riferimento ai fatti relativi alla responsabilità civile da reato. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 24/05/2018).