Art. 60 – Codice di procedura penale – Assunzione della qualità di imputato

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416 c.p.p.], di giudizio immediato [453 c.p.p.], di decreto penale di condanna [459 c.p.p.], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo [449, 566 c.p.p.].

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [425, 129 c.p.p.], sia divenuta irrevocabile [648 c.p.p.] la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [463, 650 c.p.p.].

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca [434 ss. c.p.p.] della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione [629 ss. c.p.p.] del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'art. 628 bis.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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