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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34400 del 21 settembre 2001

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 34400 del 21 settembre 2001

Testo massima n. 1

Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell’imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. [ In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell’imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p. ].

Testo massima n. 2

In tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, non è ammissibile l’eccezione di inutilizzabilità dei relativi esiti che si limiti alla mera denuncia del mancato inserimento del decreto di autorizzazione agli atti del dibattimento e della connessa impossibilità di verificarne l’esistenza e la congrua motivazione, atteso che il codice di rito non prevede la necessaria acquisizione al fascicolo di tale decreto, non figurando tale atto nell’elenco di cui all’art. 431 c.p.p., e che la difesa ha la possibilità di verificarne la regolarità nelle precedenti fasi del giudizio.

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