Art. 69 – Codice di procedura penale – Morte dell’imputato
1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30718/2024
In tema di estradizione per l'estero, al fine di valutare la sussistenza del requisito della doppia incriminazione in riferimento alla fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello, ove la richiesta provenga da uno Stato in cui è perseguita anche la detenzione per uso personale, deve esaminare il titolo straniero e verificare se, dalla relativa motivazione, sia deducibile la sussistenza di un fatto penalmente rilevante per il nostro ordinamento. (Fattispecie in tema di estradizione verso la Repubblica di Albania).
Cass. civ. n. 25853/2024
In tema di estradizione processuale per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, sebbene non sia tenuta, secondo il trattato bilaterale con la Repubblica dell'Ecuador del 25 novembre 2015, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 novembre 2019, n. 152, entrato in vigore il 16 novembre 2021, a valutare autonomamente ai fini della consegna i gravi indizi di colpevolezza, deve comunque verificare, con una sommaria delibazione, che nella domanda estradizionale siano indicate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 22945/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è legittimo l'arresto eseguito a fini estradizionali per un reato punito nell'ordinamento dello Stato richiedente con la pena di morte né può essere applicata una misura cautelare coercitiva funzionale alla consegna. (In motivazione, si è precisato che la Corte di appello, investita della richiesta di convalida e della applicazione di misura provvisoria, non può limitarsi alla verifica formale dei presupposti dell'arresto a fini estradizionali, ma deve operare una valutazione prognostica, allo stato degli atti, sulla sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione ai sensi degli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17316/2024
In tema di estradizione, in assenza di trattato con lo Stato richiedente, la regola prevista dall'art. 698, comma 2, cod. proc. pen. non consente l'estradizione processuale in favore dello Stato estero nel caso in cui il fatto per il quale questa è domandata sia punito con la pena di morte. (Fattispecie in tema di estradizione processuale richiesta dalla Repubblica Islamica del Pakistan in relazione al reato di omicidio volontario).
Cass. civ. n. 2897/2024
In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.
Cass. civ. n. 49331/2023
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia della sentenza di non luogo a provvedere impone la declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare disposta nell'ambito della suddetta procedura, posto che l'art. 300, comma 1, cod. proc. pen. enuncia una regola generale applicabile anche alla materia dell'estradizione.
Cass. civ. n. 45291/2023
In tema di mandato d'arresto europeo, dovendo intendersi pronunziato "allo stato degli atti" il rifiuto alla consegna per l'esistenza del rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti penitenziari inumani o degradanti nello Stato di emissione, l'Autorità giudiziaria nazionale, a fronte della perdurante inerzia, da parte di tale Stato, nell'evadere la richiesta di informazioni complementari, può assegnare, ex art. 15, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, un termine ultimo all'Autorità giudiziaria di quello Stato, rapportato alla specificità del caso concreto, affinché siano raccolte le informazioni necessarie, sollecitando, nel contempo, l'evasione della menzionata richiesta attraverso l'intervento di "Eurojust".
Cass. civ. n. 31588/2023
In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, ove siano allegati dall'interessato elementi concreti dai quali desumere che la consegna preluda alla violazione di diritti fondamentali della persona. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione passiva verso la Turchia, nella quale la Corte, rifacendosi ai più recenti rapporti informativi di Amnesty International e del Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa, ha ritenuto sussistente il rischio che, pur se indagato per reati comuni, l'estradando, soggetto di etnia curda affiliato ad un partito filo-curdo, potesse essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti per motivi politici).
Cass. civ. n. 21125/2023
In tema di estradizione per l'estero, ove la richiesta sia avanzata dalla Repubblica Popolare Cinese, sussiste il rischio concreto, evidenziato da Corte EDU, 06/10/2022, Liu c. Polonia, di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, in quanto plurime ed affidabili fonti internazionali, danno atto di sistematiche violazioni dei diritti umani e del tollerato ricorso a forme di tortura, nonché della sostanziale impossibilità, da parte di istituzioni ed organizzazioni indipendenti, di verificare le effettive condizioni dei soggetti ristretti nei centri di detenzione.
Cass. pen. n. 49783/2009
La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.
Cass. pen. n. 25615/2009
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.
Cass. pen. n. 22392/2008
Nel caso d'imputato deceduto nel periodo intercorrente tra la lettura del dispositivo in udienza e il deposito della sentenza, l'impugnazione successivamente proposta dal difensore e dagli eredi non va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione, ma improponibile per insussistenza del rapporto d'impugnazione, con l'effetto d'essere inidonea a produrre l'effetto processuale necessario ad originare il relativo giudizio, se pur al fine di constatare l'invalidità del gravame. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice d'appello aveva dichiarato l'inammissibilità dei gravami, disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata). (Annulla in parte senza rinvio, App. Catania, 1 Luglio 2005).
Cass. pen. n. 22817/2004
Allorché, sulla base di certificato di morte, riferito a persona omonima del ricorrente, la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio la sentenza impugnata, il successivo accertamento dell'esistenza in vita dell'imputato non può determinare né la rettificazione della sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. - essendo intervenuto l'annullamento sulla base di un certificato di morte allegato agli atti, quantunque riferito a persona diversa né l'avvio della procedura di correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. stesso, non essendo quest'ultima consentita per le sentenze di annullamento, ma dà luogo all'attivazione della procedura prevista nel precedente art. 69 c.p.p., comma secondo, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.
Cass. pen. n. 13910/2004
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 c.p. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 c.p.p. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione).
Cass. pen. n. 34400/2001
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato è inammissibile per mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale, che costituisce uno dei presupposti essenziali del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dopo la morte dell'imputato avverso la sentenza di estinzione per ottenere una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.).
Cass. pen. n. 4746/1995
La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all'inizio di qualsiasi attività processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto, compresa quella riguardante l'esistenza in vita dell'imputato. (Fattispecie nella quale è stata respinta la tesi del ricorrente procuratore generale, secondo cui la declaratoria di estinzione per morte del reo ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto di querela).