Art. 69 – Codice di procedura penale – Morte dell’imputato
1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129.
2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649 c.p.p.], qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 43147/2018
In tema di notificazioni all'imputato residente o dimorante all'estero, l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato previsto dall'art. 169, comma 1, cod. proc. pen., presuppone che dagli atti risulti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero del destinatario, non potendo applicarsi detta procedura, qualora, invece, tale notizia sia incerta al momento della notifica dell'atto processuale.
Cass. civ. n. 42629/2018
La sentenza di proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469 cod. proc. pen. può essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una condizione di procedibilità o proseguibilità dell'azione penale ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione dell'art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al giudizio in senso tecnico. (Fattispecie nella quale la Corte ha applicato il principio in un caso di proscioglimento da parte del giudice di pace per insussistenza del fatto).
Cass. civ. n. 4417/2018
In tema d'esecuzione, qualora nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto storico siano state pronunciate una sentenza di patteggiamento ed una di condanna, ben può la prima, ricorrendone i presupposti, essere in tutto o in parte revocata in applicazione della disciplina dettata dall'art. 669, commi 1 e 6, cod. proc. pen. per il caso di pluralità di pronunce di condanna, attesa l'equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna ex art. 445 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 14941/2018
In tema di estradizione per l'estero, secondo il regime disciplinato dal trattato bilaterale di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estradando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del Trattato, l'autorità giudiziaria italiana non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda di estradizione, sia in concreto idonea ad evocare le ragioni per le quali, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, appare probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto dell'estradizione.
Cass. civ. n. 47071/2018
In tema di riconoscimento di una sentenza straniera di condanna, nel caso di trasferimento in Italia del detenuto, con il suof consenso, per l'esecuzione della pena, non costituisce violazione del principio di specialità, di cui all'art. 18 del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, la revoca "ex lege", per effetto del riconoscimento della sentenza stessa, di benefici concessi in relazione a condanne inflitte per fatti anteriori. (Fattispecie relativa a revoca della sospensione condizionale della pena e dell'indulto).
Cass. civ. n. 8792/2017
In tema di informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa di cui all'art. 369-bis, cod. proc. pen., l'omissione dell'avviso previsto dal comma secondo, lett. d-bis), di tale disposizione, relativo al diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali, e la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. configura una nullità ex art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. solo se determina un'effettiva lesione del diritto di assistenza dell'imputato, il quale ha l'onere di precisare il pregiudizio concretamente subito, allegando elementi a dimostrazione della lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto dell'accusa. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la sussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa in quanto, nonostante all'indagato non fosse stata fornita completa informazione ai sensi dell'art. 369-bis cod. proc. pen. in occasione dell'esecuzione del fermo, allo stesso era stata, comunque, garantita la traduzione in forma orale nella propria lingua di tutti gli atti del procedimento compiuti fino a quel momento, ad opera di un interprete ed alla presenza del difensore).
Cass. civ. n. 28569/2017
Il giudice di primo grado, quando accerti già in fase predibattimentale l'avvenuta maturazione della prescrizione, ed emette per questo sentenza ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., non può pronunciarsi sulle richieste della parte civile costituita né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore di questa, in quanto la natura della decisione ex art 469 cod. proc. pen. è incompatibile con tali statuizioni, che si fondano sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.
Cass. civ. n. 21172/2017
E illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti.
Cass. civ. n. 25539/2017
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 15838/2017
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, senza che sussista a carico dell'opponente un onere di motivazione in punto di non tenuità.
Cass. civ. n. 48595/2016
Il pubblico ministero è legittimato, a norma dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen., a richiedere la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche non necessarie per il procedimento. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Lecce, 19/11/2015).
Cass. civ. n. 12305/2016
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che il potere di opposizione trova giustificazione nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l'imputato, in particolare, mirare all'assoluzione nel merito o ad una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.).
Cass. civ. n. 17197/2016
In tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669, comma otto, cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata risolta, solo in via incidentale, negativamente da parte del giudice della cognizione, non assumendo tale decisione efficacia formale di giudicato. (La S.C. ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto non più deducibile davanti a sè, perchè coperta da giudicato, la questione del "ne bis in idem" relativa alla pronuncia del giudice della cognizione che aveva, solo incidentalmente, affermato che il decreto di archiviazione per prescrizione non poteva essere considerato "irrevocabile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 54467/2016
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., la Corte d'appello può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative - quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch" -, in quanto si tratta di organizzazioni ritenute affidabili sul piano internazionale, secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008.
Cass. civ. n. 12590/2015
Nell'ipotesi di conflitto tra due provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa, emessi a carico della stessa persona e per il medesimo fatto, rispettivamente dall'autorità amministrativa e dal giudice penale, ove il provvedimento giurisdizionale risulti essere maggiormente gravoso per l'entità della sanzione irrogata, il giudice, in applicazione analogica dell'art. 669, comma primo, cod. proc. pen., ne deve ordinare la revoca, ma non può disporre l'esecuzione dell'atto amministrativo irrogativo della sanzione, esulando tale potere dall'ambito della giurisdizione attribuita dalla legge al giudice ordinario. (Fattispecie, nella quale in relazione alla medesima infrazione al codice della strada, l'imputato aveva subito una ingiunzione prefettizia di pagamento e una più gravosa sanzione applicata con la sentenza di condanna del giudice penale).
Cass. civ. n. 10965/2015
In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti derivante da una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario del Paese richiedente, le Autorità di quello Stato offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione del "consegnato" ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle Autorità brasiliane per l'esecuzione di una condanna per peculato, corruzione e riciclaggio, in cui la S.C. ha escluso la sussistenza della causa ostativa - regolata dal vigente trattato bilaterale in modo analogo a quanto previsto dagli artt. 705 e 698 cod. proc. pen. - in forza delle assicurazioni fornite dalle predette Autorità in ordine al collocamento dell'estradando nell'"Ala dei vulnerabili", distinta dalle altre sezioni del carcere di destinazione, con conseguente esclusione del rischio per "il consegnando" di entrare in contatto con persone suscettibili di rappresentare una minaccia per la sua integrità personale).
Cass. civ. n. 45278/2015
In tema di notificazioni, non è necessario procedere all'invio della raccomandata all'estero, secondo le modalità e con il contenuto indicati dall'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., quando l'indagato, che risulti avere residenza o dimora fuori dal territorio nazionale, abbia già appreso, in occasione di altro atto (nella specie, sequestro preventivo), tanto del procedimento come della sollecitazione ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, potendosi perciò procedere, nel caso di inottemperanza a tale invito, alla notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 169, comma primo, cod. proc. pen., si riferisce soltanto al primo atto di cui l'indagato debba essere informato).
Cass. civ. n. 8953/2015
La distruzione della documentazione delle intercettazioni, i cui risultati non possono essere utilizzati a norma dell'art. 271, commi primo e secondo, cod. proc. pen., non può essere disposta in esecuzione di una dichiarazione di inutilizzabilità intervenuta nel procedimento incidentale "de libertate", perché presuppone una statuizione di inutilizzabilità processualmente insuscettibile di modifiche, che faccia escludere la possibilità di utilizzazione futura di quelle conversazioni nell'ambito del processo. (Dichiara inammissibile, Gip Trib. Palermo, 14/04/2015).
Cass. civ. n. 47039/2015
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell'ipotesi di non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l'imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.
Cass. civ. n. 42777/2014
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. II del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Cass. civ. n. 28151/2014
La sentenza con cui il giudice di primo grado, dopo la costituzione delle parti e prima di dichiarare formalmente aperto il dibattimento, assolve, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'imputato con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ancorchè pronunciata al di fuori dei casi previsti dall'art. 469 c.p.p., deve essere qualificata come sentenza predibattimentale, sicché, trattandosi di sentenza inappellabile, il suo annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione impone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 24059/2014
In ipotesi di ricorso "per saltum", all'annullamento della sentenza per mancanza assoluta di motivazione (nella specie determinata dal decesso del magistrato che aveva definito il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza) non segue il rinvio al giudice di primo grado ma al giudice di appello, che ha il dovere di redigere la motivazione, non rientrando tale caso tra quelli tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello cui il processo è rinviato non è privo di "devolutum", ma, al contrario, dovendo redigere "ex novo" il provvedimento decisorio, ha una devoluzione totale, che gli impone di esaminare completamente nel merito la vicenda).
Cass. civ. n. 3747/2014
In tema di estradizione, l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nel riconoscere il divieto del "ne bis in idem", prevede l'inestradabilità quando sussista una sentenza definitiva emessa nei confronti dell'estradando nello Stato richiesto ma non contempla l'ipotesi che una tale sentenza sia stata emessa in uno Stato terzo. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso ricorresse un'ipotesi di "ne bis in idem" nel caso di un estradando verso la Grecia che aveva sostenuto di essere stato assolto, per il medesimo reato, in Albania).
Cass. civ. n. 1848/2014
Qualora l'impugnazione proposta sia non quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso "per saltum", la Corte di cassazione deve interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi ed, in caso di dubbio, privilegiare il tipo ordinario di gravame, talchè, ove vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ed il contenuto delle censure, che letteralmente deducono anche violazione di legge, le riveli, invece, come dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso andrà convertito in appello.
Cass. civ. n. 39538/2013
All'imputato nei cui confronti sia divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione non può essere estesa, a norma dell'art. 669 c.p.p., l'assoluzione definitiva intervenuta in autonomo giudizio nei confronti del coimputato del medesimo reato, ma gli è consentita solo la possibilità di conseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, la revisione della sentenza, ai sensi dell'art. 630 comma primo lett. a) c.p.p., per inconciliabilità dei giudicati.
Cass. civ. n. 24832/2013
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dall'indagato di provvedere alla distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali ritenute inutili, rigetti "de plano" l'istanza omettendo di fissare la prescritta udienza camerale. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto necessario il contraddittorio per contemperare il diritto del richiedente a tutelare la sua riservatezza con l'interesse pubblico alla conservazione degli atti del procedimento, in ragione del fatto che, essendo solo archiviato, esso è sempre suscettibile di riapertura).
Cass. civ. n. 847/2012
Appellata erroneamente una sentenza predibattimentale che é soltanto ricorribile per cassazione, le parti nel giudizio di appello possono sollecitare la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, restando altrimenti la questione della qualificazione dell'impugnazione preclusa nel successivo giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 15002/2011
La spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento all'imputato all'estero, in vista delle notificazioni da compiersi, non richiede tra gli adempimenti di rito quello, tipico delle notificazioni a mezzo posta, della specificazione, quando la raccomandata sia consegnata a persona diversa dal destinatario, della qualità da essa rivestita.
Cass. civ. n. 39240/2011
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa - allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie in cui la persona consegnata dall'autorità giudiziaria spagnola era stata assolta dai reati oggetto del mandato di arresto europeo e, nel frattempo, processata in stato di libertà per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata, nell'ambito di un procedimento in cui era stata sospesa l'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso al fine di ottenere l'assenso dello Stato di consegna). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 11/04/2011).
Cass. civ. n. 4606/2010
Il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza revoca la licenza concessa all'internato, anche se prospetta questioni di diritto, va convertito in appello, non essendo testualmente consentito il ricorso "per saltum" se non avverso le sentenze. (La Corte, peraltro, ha sottolineato come, nel caso di specie, orientasse verso la conversione del ricorso in appello il profilo delle questioni sollevate, attinenti alla rigidità e all'inadeguatezza, rispetto alle finalità riabilitative, del sistema delle misure di sicurezza detentive e alla compatibilità della sua disciplina e della sua attuazione in concreto con principi costituzionali, la cui delibazione, specie per i risvolti inerenti alla rilevanza del dubbio di costituzionalità, è per sua natura affidata al giudizio di merito).