Cass. pen. n. 13081 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto emessa in sede monitoria - Ricorso del pubblico ministero per difetto di contraddittorio dell'imputato - Inammissibilità - Ragioni - Impugnazione proposta ex art. 569, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Mancata allegazione dell'effetto favorevole derivante all'imputato dall'accoglimento - Inammissibilità.


In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui il pubblico ministero che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna impugni, senza allegare un concreto interesse, la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, pur illegittimamente emessa, ex art. 129 cod. proc. pen., dal giudice per le indagini preliminari, lamentando, non già la violazione di legge per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto o il vizio di motivazione, ma la mera violazione del diritto al contraddittorio dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha, altresì, escluso la possibilità di invocare l'applicazione del disposto di cui all'art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., in ragione della mancata allegazione dell'effetto favorevole che sarebbe conseguito all'imputato dall'accoglimento del ricorso).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13284 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 1 com. 1 CORTE COST.

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