Cass. pen. n. 4977 del 8 febbraio 2010
Testo massima n. 1
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione.
Testo massima n. 2
Sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni "de relato", utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all'art. 195 c.p.p., né alle cosiddette "voci correnti nel pubblico" delle quali la legge prevede l'inutilizzabilità.
Testo massima n. 3
Sono utilizzabili le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nella fase delle indagini preliminari da collaboratore di giustizia, il quale, ricevuti, in sede di rinnovazione dell'interrogatorio, gli avvisi prescritti dall'art. 64, comma terzo, c.p.p., non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, ma abbia ritrattato, sotto la pressione di intimidazioni, quanto sino ad allora dichiarato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la sussistenza di minacce, rivolte peraltro alla moglie del collaboratore, perché desumibili sia da numerosi elementi documentali provenienti dal dichiarante, sia da dichiarazioni rese da altri collaboratori che avevano essi stessi esercitato quelle pressioni illecite).