14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4977 del 8 febbraio 2010
Testo massima n. 1
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall’art. 195 c.p.p. che prescrive l’audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest’ultima si identifichi nella persona dell’imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni “contra se”, tali da pregiudicare la propria posizione.
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Testo massima n. 2
Sono direttamente utilizzabili le dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia su circostanze apprese in relazione al ruolo di vertice del sodalizio criminoso di appartenenza e derivanti da patrimonio conoscitivo costituito da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse comune degli associati, in quanto non assimilabili né a dichiarazioni “de relato”, utilizzabili solo attraverso la particolare procedura di cui all’art. 195 c.p.p., né alle cosiddette “voci correnti nel pubblico” delle quali la legge prevede l’inutilizzabilità.
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