Art. 195 – Codice di procedura penale – Testimonianza indiretta

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 [190 2].

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni [62] con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame [200 3, 234 3].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 50589/2013

In tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte.

Cass. civ. n. 41003/2013

In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.

Cass. civ. n. 4977/2010

La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione.

Cass. civ. n. 41379/2009

Non comportano violazione del divieto di testimonianza indiretta, stabilito per gli appartenenti alla polizia giudiziaria dall’art. 195, comma 4, c.p.p., e possono quindi legittimamente esserne utilizzati i risultati, le intercettazioni, regolarmente autorizzate, di conversazioni nel corso delle quali persone informate sui fatti (nella specie, la vittima del reato) abbiano reso ad un ufficiale di polizia giudiziaria dichiarazioni confidenziali le quali non siano poi state trasfuse a verbale per avere gli stessi dichiaranti rifiutato di sottoscriverle.

Cass. civ. n. 47545/2008

Sono utilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni della persona offesa raccolte dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, non verbalizzate per l'urgenza determinata dalla necessità del suo ricovero ospedaliero, ma acquisite al procedimento attraverso la deposizione della stessa autorità di pubblica sicurezza. V. Corte cost., 30 luglio 2008 n. 305.

Cass. civ. n. 38321/2008

In tema di chiamata di correo, non può definirsi de relato l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti.

Cass. pen. n. 38076 del 6 ottobre 2008

La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.

Cass. civ. n. 35426/2008

In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, c.p.p. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale «indicazione » non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.

Cass. civ. n. 35191/2008

La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni testimoniali, acquisita agli atti prima dell'entrata in vigore della novella codicistica della L. n. 63 del 2001 che ha introdotto per questa parte ed in riferimento anche ai processi in corso uno specifico divieto di acquisizione e non di utilizzazione in riferimento, è utilizzabile in quanto si sostanzia in una prova legittimamente già acquisita.

Cass. civ. n. 11100/2008

In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, c.p.p.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.

Cass. civ. n. 4069/2008

È affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.

Cass. civ. n. 35728/2007

In tema di reati contro la libertà sessuale, le dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate sono utilizzabili anche senza la sua audizione diretta, qualora quest'ultima sia idonea a turbare il suo equilibrio psichico.

Cass. civ. n. 35412/2007

Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, c.p.p., e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni registrate della persona offesa ai fini dell'applicazione di una misura cautelare).

Cass. civ. n. 26284/2006

La testimonianza de relato è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto a esame, si avvale del diritto di non rispondere. In tal caso, quanto da esso riferito è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento.

Cass. civ. n. 7352/2006

Poichè la legge n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195, comma quarto, c.p.p., introducendo non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria, la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.

Cass. civ. n. 1151/2006

In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione « de relato» resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, « richiesto dalla parte» non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc.pen. (richiamato dall'art.195, comma secondo, c.p.p.), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione «de relato».

Cass. civ. n. 42226/2005

In tema di testimonianza indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli «altri casi» cui si riferisce l'art. 195, comma 4, ultima parte, c.p.p., nei quali non opera il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni ma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo fra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione de relato di appartenenti alla polizia giudiziaria i quali, avendo accompagnato d'urgenza in ospedale un soggetto che era stato appena prima gravemente ferito a colpi di arma da fuoco, avevano poi riferito di quanto ad essi dichiarato, durante il trasporto, dal medesimo soggetto circa l'identità dello sparatore).

Cass. civ. n. 46795/2003

Debbono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni de relato quando nessuna delle parti processuali si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento in quanto l'art. 195 c.p.p. circoscrivere l'ipotesi di inutilizzabilità solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte.

Cass. civ. n. 46289/2003

In tema di violenza sessuale sui minori avvenuta in ambito familiare, le dichiarazioni dei congiunti che hanno raccolto le confidenze del minore costituiscono veri e propri riscontri allorché integrano qualificate deposizioni de relato e riferiscono informazioni rese in un contesto di normalità allo scopo di soddisfare un naturale bisogno di difesa e protezione del minore stesso.

Cass. civ. n. 32144/2002

In tema di testimonianza indiretta, deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità o irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 c.p.p. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone de relato. Ne consegue che, in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse, e sempre che vi sia stata richiesta di parte per l'audizione del soggetto di riferimento, la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile. (Fattispecie concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato di adulti i quali avevano raccolto le confidenze di una minore vittima di abusi sessuali, senza che quest'ultima fosse ascoltata, sulla base di relazione peritale che segnalava l'avvio di un meccanismo di rimozione dell'accaduto da parte dell'interessata; la Corte per altro, rilevato che non risultava esservi stata richiesta delle parti per l'esame della persona offesa, ha ritenuto nella specie utilizzabili le testimonianze de relato).

Cass. civ. n. 24711/2002

In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Cass. civ. n. 1948/2002

È viziata da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195 c.p.p. la testimonianza indiretta allorché il giudice abbia omesso di procedere, nonostante la richiesta della difesa, all'assunzione del testimone diretto, anche nel caso in cui quest'ultimo sia persona minore di età. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito in quanto il giudice aveva erroneamente ritenuto non presentata dalla difesa una specifica istanza di audizione del minore, vittima di un reato di violenza sessuale, ed aveva, di conseguenza, utilizzato per la decisione le sole dichiarazioni dei testimoni de relato).

Cass. civ. n. 28376/2001

Non vi è ragione di escludere l'utilizzabilità, a fini cautelari, di dichiarazioni eteroaccusatorie ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria e da questi registrate all'insaputa del dichiarante non gravato, all'epoca, da alcun indizio di reità.

Cass. civ. n. 11320/1998

Il disposto dell'art. 195 c.p.p., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non è applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. (A sostegno di tale principio, la S.C. ha addotto non solo il dato letterale, ma anche quello logico-sistematico, che fa ritenere incongrua l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato).

Cass. civ. n. 5285/1998

La ratio dell'art. 195 c.p.p. consiste non nell'impedire, sempre e comunque, qualsiasi esposizione di fatti non verificatisi sotto gli occhi del dichiarante, ma semplicemente nel consentire un controllo di conoscenza. Ne consegue che non può considerarsi una forma di testimonianza indiretta la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti nella loro totalità.

Cass. civ. n. 3139/1998

Nel caso di esame di soggetto imputato in procedimento connesso, questi deve essere assistito da un difensore e deve essere avvisato della sua facoltà di non rispondere: non può essere ritenuto procedimento connesso (o collegato), e quindi in tal caso sono utilizzabili le dichiarazioni eventualmente rese pur in assenza delle suddette garanzie, quello che vede la persona sottoposta ad esame accusata di reati del tutto distinti da quelli del processo in corso, commessi in un contesto temporale e territoriale diversi, senza neppure il legame di una comunanza probatoria.

Cass. civ. n. 5141/1994

Le dichiarazioni indizianti, rese in sede di polizia giudiziaria da persona indagata, utilizzabili nei confronti dei terzi chiamati in correità, anche se rese in assenza del difensore dell'indagato dichiarante, se non sono state verbalizzate dalla polizia giudiziaria, non possono formare oggetto di testimonianza da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria che le ha raccolte.

Cass. civ. n. 2548/1993

Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Pertanto, qualora il pretore abbia ammesso il teste, la cui deposizione fosse vietata dall'art. 195, quarto comma, c.p.p. ancora in vigore, è da ritenersi legittima la deposizione medesima se al momento in cui essa è stata assunta il divieto è venuto meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione che la prevedeva. (Nella specie l'ammissione del teste, ufficiale di polizia giudiziaria, che avrebbe dovuto deporre sulle dichiarazioni ricevute da testimoni resisi irreperibili, era stata chiesta ed ammessa a chiusura della discussione finale il 29 gennaio 1992, quando era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 195 citato, avvenuta con sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 1992, della quale si conosceva già il dispositivo, deliberato il 22 gennaio 1992).

Cass. civ. n. 3753/1992

A seguito della sentenza 31 gennaio 1992, n. 24 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 comma quarto c.p.p. è ammessa la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria anche sul contenuto delle dichiarazioni, ad essa rese, che non possono essere confermate dal dichiarante per morte, infermità o irreperibilità, a nulla rilevando che, successivamente ad esse il dichiarante sia divenuto coimputato.

Cass. civ. n. 2799/1992

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 195 comma quarto c.p.p., intervenuta nelle more del giudizio di cassazione con sentenza 31 gennaio 1992, n. 24 della Corte costituzionale, va annullata con rinvio la decisione del giudice di merito che abbia riconosciuto la responsabilità dell'imputato sulla base di testimonianza resa da ufficiale di polizia giudiziaria in ordine al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni diretti del fatto.

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