Art. 195 – Codice di procedura penale – Testimonianza indiretta
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 [190 2].
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni [62] con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettera a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame [200 3, 234 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14730/2018
In tema di testimonianza indiretta, i"fatti" cui fa riferimento l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., che impongono l'esame della fonte diretta a semplice richiesta di parte, senza alcun sindacato del giudice, sono solo quelli rappresentati dalla fonte diretta alla fonte de relato e non anche quelli che attengono ai rapporti tra i due soggetti e alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità; in tali casi il nuovo esame della fonte diretta costituisce atto istruttorio che presuppone la puntuale allegazione della parte richiedente di elementi da cui desumere la necessità della verifica domandata.
Cass. civ. n. 43896/2018
Il divieto di cui all'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. trova applicazione anche in caso di mancata verbalizzazione di una denuncia di reato.(Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da un testimone che riferiva di avere subito un tentativo di corruzione per non dichiarare ciò che era a sua conoscenza, ad un operante di P.G. che aveva svolto attività investigativa nel procedimento e che non provvedeva a redigere il relativo atto di denuncia orale ex art.357, comma 2, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 13205/2017
È inutilizzabile, perché resa in violazione del divieto posto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia sulle dichiarazioni ricevute da persone informate sui fatti anche nel caso di mancata verbalizzazione delle stesse, qualora tale verbalizzazione sia prescritta dalla legge.
Cass. civ. n. 29236/2017
La testimonianza indiretta è pienamente utilizzabile nel giudizio abbreviato "incondizionato", operando l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. solo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia subordinato l'accesso al rito ad una integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Cass. civ. n. 15760/2017
È legittima, perché riconducibile agli "altri casi" di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste. (Fattispecie relativa a porto abusivo di arma da sparo e minaccia aggravata, in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza "de relato" di un carabiniere il quale, libero dal servizio, si era per caso imbattuto - subito dopo la commissione del fatto - in una persona che gli aveva spontaneamente riferito di aver esploso, poco prima, colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altro soggetto e di essersi poi dato alla fuga, temendo di venire rintracciato attraverso il numero di targa della propria autovettura).
Cass. civ. n. 42718/2016
Sono utilizzabili le dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto quanto appreso dal minore vittima di abusi sessuali, non esaminato nel giudizio, solo se sia stata accertata, in base a motivato parere reso da professionista, l'impossibilità di procedere all'esame del minore, che può essere assoluta, nel caso in cui la sua personalità sia talmente fragile da poter essere qualificata in termini di infermità ai sensi dell'art. 195, comma terzo, cod. proc. pen., o relativa, in considerazione del concreto e grave pregiudizio alla salute che potrebbe derivare dall'esame - da valutare in riferimento all'età del minore al momento dello svolgimento dell'atto istruttorio e non a quella al momento del fatto - e della possibilità di adottare le modalità protette previste dall'art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 13967/2016
In tema di prova testimoniale, l'acquisizione, su accordo delle parti, al fascicolo per il dibattimento del verbale delle dichiarazioni rese dalla persona direttamente informata di un fatto, prima dell'esame dibattimentale del teste de relato, non comporta l'obbligo di esame del teste di riferimento sul medesimo fatto, poiché, in tal caso, le informazioni rese da quest'ultimo risultano già comprese nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione.
Cass. civ. n. 13927/2015
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 c.p.p. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte.
Cass. civ. n. 37370/2014
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato legittima la ritenuta utilizzabilità, a fini probatori, della testimonianza resa da appartenente alla polizia giudiziaria e relativa ad informazioni apprese da agenti di forza di polizia straniera, non identificati nominativamente).
Cass. civ. n. 50589/2013
In tema di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, l'eventuale motivazione "mercenaria" che spinge alla collaborazione non è di per sé indice di insincerità delle dichiarazioni stesse, sicché la preliminare valutazione di credibilità non può essere effettuata mediante strumenti diversi dall'analisi delle condotte del dichiarante, in particolare considerando la sua posizione all'interno dell'organizzazione criminale di cui ha fatto parte.
Cass. civ. n. 41003/2013
In tema di testimonianza indiretta, la richiesta di parte finalizzata all'esame delle persone alle quali il teste si sia riferito per la conoscenza dei fatti, deve essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone riferisce le circostanze apprese da terzi e non può utilmente intervenire dopo che il teste sia stato licenziato o l'udienza istruttoria conclusa, in quanto la disposizione di cui all'art. 195, comma primo, cod. proc. pen., è ispirata alla finalità di evitare richieste tardive o pretestuose, tali da provocare un eccessivo allungamento dei tempi processuali.
Cass. civ. n. 4977/2010
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 c.p.p. che prescrive l'audizione della fonte diretta, non può trovare applicazione quando quest'ultima si identifichi nella persona dell'imputato, che non può essere chiamato a rendere dichiarazioni "contra se", tali da pregiudicare la propria posizione.
Cass. civ. n. 41379/2009
Non comportano violazione del divieto di testimonianza indiretta, stabilito per gli appartenenti alla polizia giudiziaria dall’art. 195, comma 4, c.p.p., e possono quindi legittimamente esserne utilizzati i risultati, le intercettazioni, regolarmente autorizzate, di conversazioni nel corso delle quali persone informate sui fatti (nella specie, la vittima del reato) abbiano reso ad un ufficiale di polizia giudiziaria dichiarazioni confidenziali le quali non siano poi state trasfuse a verbale per avere gli stessi dichiaranti rifiutato di sottoscriverle.
Cass. civ. n. 47545/2008
Sono utilizzabili in sede cautelare le dichiarazioni della persona offesa raccolte dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, non verbalizzate per l'urgenza determinata dalla necessità del suo ricovero ospedaliero, ma acquisite al procedimento attraverso la deposizione della stessa autorità di pubblica sicurezza. V. Corte cost., 30 luglio 2008 n. 305.
Cass. civ. n. 38321/2008
In tema di chiamata di correo, non può definirsi de relato l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti.
Cass. pen. n. 38076 del 6 ottobre 2008
La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.
Cass. civ. n. 35426/2008
In tema di testimonianza indiretta, il divieto di utilizzazione di cui all'art. 195, comma settimo, c.p.p. non opera allorquando il teste indiretto non sia in grado di indicare, al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, giacché tale «indicazione » non va intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia.
Cass. civ. n. 35191/2008
La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni testimoniali, acquisita agli atti prima dell'entrata in vigore della novella codicistica della L. n. 63 del 2001 che ha introdotto per questa parte ed in riferimento anche ai processi in corso uno specifico divieto di acquisizione e non di utilizzazione in riferimento, è utilizzabile in quanto si sostanzia in una prova legittimamente già acquisita.
Cass. civ. n. 11100/2008
In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, c.p.p.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Cass. civ. n. 4069/2008
È affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione della sentenza nella quale la valutazione sulla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni del minore, vittima di abusi sessuali, venga compiuta esclusivamente riferendosi alla intrinseca coerenza interna del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione.
Cass. civ. n. 35728/2007
In tema di reati contro la libertà sessuale, le dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate sono utilizzabili anche senza la sua audizione diretta, qualora quest'ultima sia idonea a turbare il suo equilibrio psichico.
Cass. civ. n. 35412/2007
Non viola il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall'art. 195, comma quarto, c.p.p., e non incorre in alcuna causa di inutilizzabilità, l'intercettazione ambientale, debitamente autorizzata, nel corso della quale siano state registrate le dichiarazioni rese confidenzialmente alla polizia giudiziaria dalla persona offesa di un delitto, la quale si sia rifiutata di deporre, così rendendo impossibile la formale redazione del verbale delle suddette dichiarazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni registrate della persona offesa ai fini dell'applicazione di una misura cautelare).
Cass. civ. n. 26284/2006
La testimonianza de relato è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto a esame, si avvale del diritto di non rispondere. In tal caso, quanto da esso riferito è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento.
Cass. civ. n. 7352/2006
Poichè la legge n. 63 del 2001 ha modificato l'art. 195, comma quarto, c.p.p., introducendo non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria, la deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
Cass. civ. n. 1151/2006
In tema di prova testimoniale, l'inutilizzabilità della dichiarazione « de relato» resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma primo dell'articolo 195 cod. proc.pen., allorchè il giudice, « richiesto dalla parte» non abbia disposto che sia chiamata a deporre l'altra persona a cui si è riferito il testimone per la conoscenza dei fatti. In mancanza della richiesta di parte, il giudice può anche esercitare il potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc.pen. (richiamato dall'art.195, comma secondo, c.p.p.), ma la circostanza che egli non ritenga di avvalersi di tale potere non comporta l'inutilizzabilità della dichiarazione «de relato».
Cass. civ. n. 42226/2005
In tema di testimonianza indiretta di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli «altri casi» cui si riferisce l'art. 195, comma 4, ultima parte, c.p.p., nei quali non opera il divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni ma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, si identificano con le ipotesi in cui le dichiarazioni siano state rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo fra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabile la deposizione de relato di appartenenti alla polizia giudiziaria i quali, avendo accompagnato d'urgenza in ospedale un soggetto che era stato appena prima gravemente ferito a colpi di arma da fuoco, avevano poi riferito di quanto ad essi dichiarato, durante il trasporto, dal medesimo soggetto circa l'identità dello sparatore).
Cass. civ. n. 46795/2003
Debbono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni de relato quando nessuna delle parti processuali si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento in quanto l'art. 195 c.p.p. circoscrivere l'ipotesi di inutilizzabilità solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte.
Cass. civ. n. 46289/2003
In tema di violenza sessuale sui minori avvenuta in ambito familiare, le dichiarazioni dei congiunti che hanno raccolto le confidenze del minore costituiscono veri e propri riscontri allorché integrano qualificate deposizioni de relato e riferiscono informazioni rese in un contesto di normalità allo scopo di soddisfare un naturale bisogno di difesa e protezione del minore stesso.
Cass. civ. n. 32144/2002
In tema di testimonianza indiretta, deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità o irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 c.p.p. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone de relato. Ne consegue che, in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse, e sempre che vi sia stata richiesta di parte per l'audizione del soggetto di riferimento, la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile. (Fattispecie concernente l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato di adulti i quali avevano raccolto le confidenze di una minore vittima di abusi sessuali, senza che quest'ultima fosse ascoltata, sulla base di relazione peritale che segnalava l'avvio di un meccanismo di rimozione dell'accaduto da parte dell'interessata; la Corte per altro, rilevato che non risultava esservi stata richiesta delle parti per l'esame della persona offesa, ha ritenuto nella specie utilizzabili le testimonianze de relato).
Cass. civ. n. 26414/2002
L'art. 195, comma 4, c.p.p., nel testo sostituito dall'art. 4 della L. 1 marzo 2001, n. 63, limita il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al solo contenuto di dichiarazioni acquisite con le specifiche modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), c.p.p., prescrivendo che, negli altri casi, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 195; e tali casi non possono essere altri che quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità e l'urgenza della situazione operativa, abbia acquisito le dichiarazioni in questione dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, talune annotazioni di servizio sulle quali si riferiva delle dichiarazioni rese, sull'immediatezza di un fatto omicidiario che prossimi congiunti della vittima, i quali si erano poi rifiutati di confermarle a verbale).