Cass. pen. n. 34843 del 8 settembre 2008

Testo massima n. 1


L'ufficio di testimone assistito può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato anche se sia stata disposta nei loro confronti l'archiviazione per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, sempre che la persona sia stata avvertita ex art. 64, comma terzo lett.c ) c.p.p., e non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, con la conseguenza che, in mancanza dell'avvertimento indicato, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (vedi comma Cost. nn. 76 del 2003, 265 del 2004, 381 del 2006 ).

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