Cass. civ. n. 13093 del 13 maggio 2024
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - DENUNCE INFONDATE Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia - Necessità.
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 368
Cod. Pen. art. 40
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.