Cass. pen. n. 40199 del 27 novembre 2002
Testo massima n. 1
In tema di «collaboratori di giustizia», l'obbligo di redazione del verbale illustrativo della collaborazione, previsto dalle disposizioni transitorie contenute nell'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, riguarda soltanto coloro che, prima dell'entrata in vigore di tale legge, si erano limitati a «manifestare la volontà di collaborare», rimanendo invece escluso nel caso di soggetti i quali avevano già iniziato la effettiva collaborazione.
Testo massima n. 2
L'art. 26, comma 2, della legge 1 marzo 2001 n. 63, nello stabilire l'obbligo (o meglio, l'onere), per il pubblico ministero, di procedere alla rinnovazione, nelle forme di cui agli artt. 64 e 197 bis c.p.p., delle dichiarazioni precedentemente rese dai soggetti ivi indicati, non postula affatto che dette dichiarazioni fossero state fin dall'origine rese nell'ambito del medesimo procedimento, ben potendo, invece, trattarsi di dichiarazioni risultanti da verbali tratti di altri procedimenti, già legittimamente acquisiti agli atti del diverso procedimento nel quale si intende utilizzarli.
Testo massima n. 3
La presentazione della richiesta di riesame, da parte di imputato detenuto o internato, nelle forme di cui all'art. 123 c.p.p. equivale a presentazione diretta al tribunale, ai fini del decorso dei termini di cui ai commi 5, 9 e 10 dell'art. 309 c.p.p., solo a condizione che la richiesta medesima sia stata correttamente indirizzata, dal suo autore, alla cancelleria del tribunale competente. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza di detta condizione in un caso in cui la richiesta di riesame, oltre ad essere impropriamente definita come «reclamo» e ad essere priva di specifica indicazione del provvedimento al quale si riferiva, recava l'indicazione, come ufficio destinatario, non della cancelleria del tribunale competente, ma dell'«ufficio del Gip», al quale, quindi, correttamente l'atto era stato inoltrato dall'ufficio matricola del carcere).
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