Cass. civ. n. 13102 del 13 maggio 2024

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Montante contributivo - Incremento - Esclusione.


La contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 è utile ai soli fini dell'anzianità contributiva e della maturazione del diritto alla pensione, ma non per l'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30636 del 2022

Normativa correlata

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE