Cass. pen. n. 4242 del 18 luglio 1997

Testo massima n. 1


L'art. 64, comma 3, c.p.p., il quale prescrive che la persona da interrogare debba essere previamente avvertita della facoltà di non rispondere, è da considerare disposizione normativa attinente all'«intervento» dell'imputato, cui si riferisce l'art. 178, lett. c), c.p.p., inteso, detto intervento, non come mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale da parte del reale protagonista della medesima, cui deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e facoltà dei quali egli è titolare e, in particolare, del diritto di difesa, di cui costituisce precipua manifestazione la facoltà di non rispondere. Conseguentemente l'omissione dell'avvertimento anzidetto dà luogo a nullità, da qualificare, peraltro, non assoluta ma a regime «intermedio» e soggetta, pertanto, alla disciplina di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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