Cass. pen. n. 31600 del 23 settembre 2002

Testo massima n. 1


Con la dizione perizia sullo stato di mente dell'imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l'imputabilità di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacità di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., così come la compatibilità dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilità dello stato di salute dell'indagato con il regime carcerario).

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