Art. 70 – Codice di procedura penale – Accertamenti sulla capacità dell’imputato

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere [129, 425, 529 ss.] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto], l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia [220-233 c.p.p.].

2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore [96-97], le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato [60-61 c.p.p.], e, quando vi è pericolo nel ritardo [392, 467, 551 c.p.p.], ogni altra prova richiesta dalle parti.

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari [405 c.p.p.] e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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