Cass. pen. n. 3886 del 24 aprile 1997

Testo massima n. 1


In tema di accertamenti sulla capacità dell'imputato, il giudice non è tenuto necessariamente a disporre perizia, in quanto, come risulta dalla locuzione - se occorre - contenuta nell'art. 70, primo comma, c.p.p., l'espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano insufficienti ai fini dell'accertamento dello stato mentale dell'imputato.

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