Cass. civ. n. 13131 del 12 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020 - Coadiutore di coltivatore diretto - Spettanza - Sussistenza - Fondamento.


In tema di IMU, per effetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, comma 1, del d.l. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla l. n. 126 del 2020, applicabile retroattivamente in riferimento all'art. 1, comma 705, della l. n. 145 del 2018, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13745 del 2017

Normativa correlata

Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 705
Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 2
Decreto Legge 10/08/2020 num. 104 art. 78 bis com. 3
Legge 13/10/2020 num. 126

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