14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14803 del 18 aprile 2012
Posted at 15:58h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, ai fini dell’esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]