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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14803 del 18 aprile 2012

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14803 del 18 aprile 2012

Testo massima n. 1

In tema di sospensione del processo per incapacità dell’imputato, ai fini dell’esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l’imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.

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