Art. 71 – Codice di procedura penale – Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529-532 c.p.p.] o di non luogo a procedere [425 c.p.p.].
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.
4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15288/2018
I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 cod. proc. pen. sono utilizzabili anche relativamente ad altro reato, non contemplato da detta previsione, la cui sussistenza emerga dalle stesse intercettazioni, ancorché per esso venga successivamente disposta la separazione del procedimento.
Cass. civ. n. 8880/2018
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'impiego di una motivazione sintetica del decreto che autorizza il ritardo nel deposito dei verbali e delle registrazioni sino alla conclusione delle indagini preliminari non determina l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo nell'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. del comma 5 dell'art. 268 cod. proc. pen., né, in assenza di un'esplicita previsione normativa, costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 8914/2018
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Cass. civ. n. 29298/2018
All'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di appello conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione, nonché, in caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal difensore, la non irrevocabilità della sentenza d'appello.
Cass. civ. n. 48284/2018
In tema di rogatorie internazionali, la sopravvenuta revoca della domanda di estradizione determina la revoca delle misure cautelari reali, con la conseguente restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro, atteso che, ai sensi dell'art.6, comma secondo, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959, lo Stato richiedente non è legittimato a disporre dei beni ricevuti in esecuzione della commissione rogatoria successivamente rinunciata. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con la quale la corte d'appello aveva disposto la restituzione dei beni in sequestro, limitatamente a quelli non ancora consegnati all'autorità richiedente).
Cass. civ. n. 14248/2017
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il mancato rispetto del termine di 5 giorni dalla conclusione delle operazioni per il deposito dei verbali e delle registrazioni non è causa di nullità, non essendo espressamente prevista, né di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, atteso il mancato richiamo, nell'art. 271 cod. proc. pen., al quarto e al sesto comma dell'art. 268 dello stesso codice. (In motivazione la Suprema Corte ha precisato che, in caso di autorizzazione al ritardato deposito, il termine di cui all'art. 268, comma quinto cod. proc. pen. coincide con quello di cui all'art. 415 bis stesso codice, sicché si fa luogo ad un unico deposito e l'indagato ed il suo difensore possono esercitare anche le facoltà di cui all'art. 268, comma sesto del codice di rito).
Cass. civ. n. 10537/2017
L'imputato che, dopo una sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti, conferisce al proprio difensore procura speciale per proporre impugnazione, è privo di legittimazione a chiedere o a far chiedere dal suo fiduciario di essere rimesso in termini per impugnare autonomamente la decisione, nonostante la mancata notifica dell'estratto contumaciale, essendosi spogliato, mediante il rilascio della delega, del proprio diritto all'impugnazione.
Cass. civ. n. 521/2017
Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, aveva modificato "in peius" gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente).
Cass. civ. n. 6296/2017
Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Cass. civ. n. 54106/2017
Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Cass. civ. n. 17871/2017
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
Cass. civ. n. 11548/2017
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).
Cass. civ. n. 12603/2016
La rinuncia all'impugnazione cd. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non può essere effettuato dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati.
Cass. civ. n. 51056/2016
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Cass. civ. n. 6664/2016
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica il mantenimento del provvedimento limitativo della libertà personale, attiene al pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato.
Cass. civ. n. 25939/2015
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un'invalidità civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo).
Cass. civ. n. 24570/2015
In tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen. - che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. e la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. - ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la qualifica di imputato in procedimento connesso con riferimento alla persona offesa di un'estorsione aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152 del 1991, la quale era imputata in altro processo del reato di partecipazione ad associazione mafiosa contrapposta a quella di appartenenza del presunto autore dell'estorsione).
Cass. civ. n. 19158/2015
La registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attività investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalità di accertamento processuale, che richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del Pubblico Ministero. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini dell'utilizzabilità delle registrazioni la mera autorizzazione orale del P.M.).
Cass. civ. n. 12999/2015
In tema di impugnazioni del contumace, qualora il gravame venga proposto dal difensore cui la nomina sia stata conferita con dichiarazione posta in calce all'atto di impugnazione, detta nomina è equivalente allo specifico mandato di cui all'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. e vale anche come impugnazione personale dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale modalità di conferimento dell'incarico comprova la volontà dell'imputato di farsi assistere dal difensore nella fase del giudizio successiva a quella in cui la contumacia è stata dichiarata e che, con la sottoscrizione, l'interessato ha inteso far proprio il contenuto dell'atto nella sua interezza, inclusa la parte contenente i motivi di gravame).
Cass. civ. n. 2484/2015
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponeva ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. la sospensione del processo, senza però procedere alla nomina di un curatore speciale e al contempo rimetteva al pubblico ministero le richieste da effettuarsi, rinviando ad altra udienza per eventuale interrogatorio dell'imputato).
Cass. civ. n. 39837/2014
In tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione.
Cass. civ. n. 28219/2014
La sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata esclusivamente al difensore.
Cass. civ. n. 23628/2014
La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato.
Cass. civ. n. 20476/2014
In tema di esecuzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, anche a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite, non consente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, implicando tale operazione una modifica sostanziale del giudicato fuori dei casi previsti. (Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione "in executivis" della pena in quanto la decisione irrevocabile aveva applicato due distinti aumenti sanzionatori in relazione al concorso di una circostanza aggravante ad effetto speciale e della recidiva).
Cass. civ. n. 12928/2014
Il vizio parziale di mente non inficia la capacità dell'imputato di esercitare tutte le facoltà processuali, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta dal suo difensore, poiché gli effetti invalidanti si verificano soltanto in relazione agli atti compiuti in presenza di una patologia mentale che impedisce una partecipazione cosciente al processo e determina la sospensione di questo ai sensi dell'art. 71 c.p.p.
Cass. civ. n. 4716/2014
Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Cass. civ. n. 620/2014
In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo.
Cass. civ. n. 42911/2013
È nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato.
Cass. civ. n. 41142/2013
In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo. (Fattispecie relativa alla mancata indicazione ed allegazione dei provvedimenti asseritamente viziati).
Cass. civ. n. 34575/2013
Non va adottata - e qualora adottata va revocata - la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del Gup dell'ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacità, senza l'applicazione di misura di sicurezza personale).