Cass. civ. n. 13149 del 13 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di beni e servizi - Detrazione dell'IVA - Condizioni - Operazione erroneamente assoggettata ad IVA - Conseguenze per il cedente, il cessionario e l'Amministrazione.


In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - nella specie, relativa alla c.d. TIA-1 - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25741 del 2021

Normativa correlata

DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63
Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167

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