Cass. civ. n. 13150 del 13 maggio 2024

Testo massima n. 1


POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - RICEVITORIE - A DANARO - CONTI CORRENTI Riscossione ICI a mezzo di concessionario su conto corrente postale - Pagamento di commissioni a carico dei correntisti - Diritto di Poste Italiane spa - Periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001 - Previa pubblicazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.


In tema di riscossione dell'ICI a mezzo concessionario su conto corrente postale, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001, Poste Italiane s.p.a. ha diritto al pagamento, a carico dei correntisti, delle commissioni per i bollettini di versamento dell'imposta da parte dei contribuenti, senza che sia necessario farne previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, atteso che l'obbligo di pubblicizzare le condizioni contrattuali è stato introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 144 del 2001 senza alcuna previsione di retroattività e dato che era di immediata conoscibilità e conseguente applicazione l'obbligo di versamento, in quanto previsto dall'art. 2, commi 18 e 19, della l. n. 662 del 1996.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4408 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST.
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 18 CORTE COST.
Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 19 CORTE COST.
DPR 14/03/2001 num. 144 art. 3
DPR 14/03/2001 num. 144 art. 4

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