Cass. civ. n. 13152 del 15 maggio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Finanziamento pubblico – Revoca del beneficio – Valenza costitutiva – Esclusione – Privilegio “ex lege” del credito recuperatorio – Sussistenza – Anteriorità o posteriorità della revoca rispetto al fallimento che la determina – Irrilevanza.


In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15199 del 2020

Normativa correlata

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 24 com. 33 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9

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