Cass. pen. n. 19081 del 24 marzo 2009

Testo massima n. 1


Nei procedimenti penali per reati ambientali la costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste in sostituzione degli enti territoriali, già consentita dall'art. 9, comma terzo, del D.L.vo n. 267 del 2000, successivamente abrogato dall'art. 318, comma secondo, del D.L.vo n. 152 del 2006, è subordinata alla mera inerzia di tali enti, senza che rilevino le ragioni della stessa. (Fattispecie di ritenuta legittimità della costituzione del W.W.F. in presenza del rilascio del certificato di compatibilità paesaggistica da parte del Comune).

Testo massima n. 2


L'articolo 318 comma secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogando l'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo n 267 del 2000, il quale autorizzava le associazioni di protezione ambientale a costituirsi parte civile per conto degli enti territoriali, in caso di inerzia degli stessi, non incide sulle costituzioni già effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, trattandosi di norma di natura processuale, si osserva che la costituzione in giudizio di tali associazioni era subordinata alla semplice inerzia dell'ente territoriale a prescindere dalle ragioni dell'inerzia. Nella specie, il fatto che il comune abbia rilasciato il certificato di compatibilità paesaggistica non impediva la costituzione di parte civile da parte dell'associane ambientalista (W.W.F.), stante l'obiettiva inerzia del comune.

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